Legge 40/98
Lo straniero titolare di passaporto valido o di documento equipollente può fare ingresso in Italia attraverso gli appositi valichi di frontiera.
Il visto è rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche consolari italiane nei Paesi di appartenenza o di stabile residenza degli stranieri, su autorizzazione del M.A.E. (Ministero Affari Esteri), entro 90 giorni dalla richiesta e dietro pagamento della relativa tariffa consolare.
I visti possono autorizzare soggiorni di:
-breve durata, sino a 90 giorni (tipo "C")
-lunga durata, oltre i 90 giorni (tipo"D")
Importante: Possono fare ingresso nel Territorio Italiano e permanervi per periodi non superiori a 3 mesi, anche gli stranieri che abbiano ottenuto il visto d'ingresso dalle autorità diplomatiche o consolari di altro Stato di Schengen. Ci sono Paesi, i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto, invece altri Paesi hanno accordi di reciprocità con Italia, quindi i cittadini possono venire senza il visto rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche italiane. Non possono far ingresso in Italia tutti gli stranieri che siano stati oggetto di un provvedimento di espulsione,a meno che non abbiano ottenuto la speciale autorizzazione al rientro rilasciata dal Ministro dell'Interno su domanda dell'interessato, o sia trascorso il periodo previsto di divieto di ingresso (5 anni), o ancora, gli stessi siano stati segnalati ai fini della non ammissione, anche da altri Stati Schengen, per motivi di ordine o sicurezza pubblica.
Condizioni per ottenere il visto
Lo straniero, quando richiede il visto, deve indicare:
-le proprie generalità
-gli estremi del passaporto
-il luogo dove è diretto
-la durata del soggiorno
-la finalità del viaggio
-i mezzi di trasporto utilizzati
-la disponibilità dei mezzi di sostentamento per la durata del soggiorno
-le condizioni di alloggio
Visti per soggiorno di breve durata sono rilasciati per i seguenti motivi:
turismo, affari, studio, motivi familiari, tirocinio, gara sportiva, culto,
cure mediche, missione, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato.
Visti per soggiorno di lunga durata
Questi visti di lunga durata , sono rilasciati per un periodo superiore ai 90 giorni e non oltre 365 giorni e sono definiti Visti Nazionali (VN). Sono rilasciati per i seguenti motivi: adozione, tirocinio, attività sportiva, culto, cure mediche, dimora, diplomatico, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi familiare, reingresso, ricongiungimento familiare,studio.Visti a validità territoriale limitata (VTL)
Se un cittadino straniero non ha i requisiti necessari per entrare nel Territorio Schengen o uno degli Stati, ritiene opportuno concedere un visto ad uno cittadino straniero, potrà rilasciare un "VTL" (Visto a validità territoriale limitata). Questo visto può essere concesso solo per motivi umanitari, o di interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali. Questo visto non può essere richiesto dal cittadino straniero al quale sia stato rifiutato un "VSU" (Visto Schengen Uniforme), ma sarà la Rappresentanza diplomatica che, di fronte al caso particolare, potrà ritenere opportuno il rilascio del "VTL".
Visti di transito aeroportuale
Ivisti di transito aeroportuale permette allo straniero, appartenente ad uno degli Stati per i quali tale visto è richiesto di transitare attraverso l'aeroporto italiano, senza lasciare la zona internazionale di transito durante gli scali, per raggiungere un Paese terzo.La concessione di detto visto è sempre subordinata alla verifica: della necessità di attraversare l'Italia. Gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato da un Stato partecipe della CEE non sono obbligati ad averlo.
Visto di transito
Tale visto consente allo straniero di poter transitare attraverso l'Italia o sull'altro Stato Schengen e sostare un viaggio avente come destinazione un paese terzo e provenendo da un altro paese terzo. La sosta sarà possibile per un periodo non superiore a 5 giorni.
Visti rilasciati in Frontiera
In via eccezionale, il visto può essere rilasciato dall'autorità di frontiera ai cittadini stranieri che, per motivo di forza maggiore o per motivi umanitari o di assoluta necessità , non abbiano potuto preventivamente munirsi di normale visto presso le Rappresentanze Italiane all'estero.Questo visto avrà durata non superiore a 5 giorni o un visto di ingresso non superiore a 8 giorni. Il visto può essere rilasciato dall'autorità di frontiera a:marittimi e personale di volo; componenti di delegazione governative; segnalati dal Ministero degli Affari Esteri; membri di governi stranieri; note personalità politiche, religiose o del mondo economico; esponenti della cultura, dell'arte, dello spettacolo e dello sport.
Lavoro
Ricongiungimento familiare
IstruzioneRicongiungimento familiare
Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia, titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi religiosi, motivi di studio, asilo politico può richiedere il ricongiungimento familiare.
Si può chiedere ricongiungimento familiare per: coniuge, figli minori (sono compressi i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela), genitori a carico e parenti entro il terzo grado a carico, inabili al lavoro secondo la legislazione italiana.
Prima di tutto è necessario avere un contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato/stagionale e deve avere un reddito annuo non inferiore a £ 8.366.000 per il ricongiungimento di un solo familiare, £16.732.000 per il ricongiungimento fino a tre familiari e £ 25.098.000 per il ricongiungimento oltre tre familiari. È necessario, inoltre, avere un contratto di locazione/comodato registrato oppure deve avere un dichiarazione di ospitalità timbrata dal commissariato di zona. È necessario portare il certificato comunale, attestante che l'alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale, o un certificato di idoneità sanitaria rilasciato dalle ASL (questo certificato deve essere richiesto a nome del richiedente). Questi requisiti sono fondamentali per il ricongiungimento familiare. Se si posseggono tutti questi requisiti, si può andare alla questura per fare la domanda. A parte questi requisiti è necessario compilare un modulo dove si dichiara in autocertificazione i requisiti economici ed alloggiativi che sono richiesti per legge per il ricongiungimento familiare.
La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
(1) Città di residenza, la via o la piazza dove si abita, il numero civico (qualora il richiedente abbia cambiato di recente la propria residenza dovrà indicare il giorno in cui è stata comunicata la nuova residenza alla Circoscrizione competente).
(2) La data in cui è stata effettuata la registrazione del contratto o, qualora non ancora registrato, deve indicare il giorno della richiesta della registrazione.
(3) Le generalità del terzo che fornisce l'ospitalità sia allo straniero che ai suoi familiari ricongiunti e il numero del permesso di soggiorno qualora trattasi di ospitante straniero.
(4) Le generalità delle persone con le quali coabita, e se sono familiari deve dichiarare il grado di parentela.
(5) La professione svolta, la ditta, il cognome e nome del datore di lavoro, il tipo di contratto (se a tempo determinato, indeterminato o stagionale), il giorno di assunzione e di comunicazione dell'assunzione alla Direzione Provinciale del Lavoro, una dichiarazione relativa al reddito annuo percepito o al reddito imponibile riportato sul modello UNICO/CUD, lo stipendio percepito e quello guadagnato.
(6) Il numero del libretto di lavoro, da quale ufficio provinciale è stato rilasciato e il giorno in cui è stato rilasciato.
(7) Il numero di codice fiscale e il giorno del rilascio dello stesso.
Le seguenti informazioni riguardano chi svolge un lavoro autonomo:
(8) Il numero della licenza, autorizzazione, iscrizione all'albo e la data di rilascio.
(9) Il numero della partita IVA e la data di rilascio.
(10) A quale Camera di Commercio è stata fatta l'iscrizione e la data.
Le seguenti informazioni riguardano gli studenti e i possessori di PdS per motivi di culto.
(11) A quale Istituto, Università, corso di studio si appartiene, e dove si trova (via/piazza)
(12) La borsa di studio di cui si usufruisce e la validità della stessa.
(13) A quale ordine o congregazione religiosa si appartiene e dove si trova (via/piazza).
N.B. Il reddito può essere integrato con redditi prodotti da familiare convivente, purché si dimostri il grado di parentela esistente, o redditi provenienti da altre fonti legali.
La procedura di ricongiungimento familiare per i richiedenti asilo politico è diversa. Chi ha ottenuto lo status di rifugiato, può chiedere il ricongiungimento familiare senza avere nessuno dei requisiti sopra indicati.
Per la richiesta di ricongiungimento è necessaria una marca da bollo di £ 20.000 e una fotocopia del passaporto per ciascun familiare con cui si vuole fare il ricongiungimento.
ISTRUZIONE
ISCRIZIONE SCOLASTICA
Art 41 - coma 1
I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.
coma 2
L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno di provenienza. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno
coma 3
Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.
coma 4
relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento, allo scopo possono essere, adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.
coma 5
Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati. Art 41 coma 1l. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. coma 2 L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno di provenienza. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno. coma3 Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri. coma 4 Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento, allo scopo possono essere, adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa. coma 5 Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.
coma 6
Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.
coma 7
Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 7, detesto unico, e istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento dei diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.
coma 8
Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttiva e docente, detta, disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunità locale.
Documenti
In realtà Un certificato scolastico riguarda gli studi precendemente compiuti al estero. Questo certificato deve essere tradotta e legalizzata dal ambasciata del paese del origine. Il permesso di soggiorno quando sono regolari.Accesso alle universita'
Art. 46 - (Accesso degli stranieri alle università)
1. Accessi all'istruzione universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo, anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti corsi, per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonché di accordi fra università italiane e università dei Paesi interessati, studenti stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per l'intera durata dei corsi medesimi, dal ministero degli affari esteri o dal Governo dei Paese di provenienza. Nel caso di accesso a corsi a numero programmato l'ammissione è, comunque, subordinata alla verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie e al superamento delle prove di ammissione.
1. Sulla base dei dati forniti dalle università al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1, è emanato il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 39 del testo unico e con successivo provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il rilascio del visto di ingresso. A tal fine la sufficienza dei mezzi di sussistenza è valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalità di cui all'articolo 34, le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5.
2. Sono ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciati ai sensi del decreto di cui al comma 2, nonché gli stranieri indicati all'articolo 39, comma 5, del testo unico, i quali non siano in possesso di una certificazione attestante una adeguata conoscenza della lingua italiana.
3. I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto. Essi non possono essere comunque, rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio, il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.
4. Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio. (legge 2 dicembre 1991, n. 390), compresi gli interventi non destinati alla generalità degli studenti,- borse di studio,- prestiti d'onore ed i servizi abitativi, ai sensi (art. 4 della stessa legge n. 390 del 1991). La condizione economica degli studenti stranieri è valutata secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5. Le competenti rappresentanze diplomatiche consolari italiane rilasciano le dichiarazioni sulla validità locale, dei titoli di scuola secondaria stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri.
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero
1. La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione superiore, conseguiti in Paesi esteri, è attribuita alle università e agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti. fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali
2. Le istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano sulle richieste di riconoscimento entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui le autorità accademiche rappresentino esigenze istruttorie, il termine è sospeso fino al compimento, entro i 30 giorni successivi, degli atti supplementari.
3. Contro il provvedimento di rigetto della domanda di cui al comma 2, , il richiedente può presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero, entro il termine previsto può presentare istanza al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. L'università si pronuncia nei successivi sessanta giorni. Nel caso di rigetto, è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato.
4. Il riconoscimento dei titoli di studio per finalità diverse da quelle previste al comma 1, è operato in attuazione dell'articolo 387 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto 16 aprile 1994, n. 297, nonché delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento, ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi.
Lavoro Autonomo
Lavoro AutonomoSintesi: procedure per l'esercizio del lavoro autonomo.
Lo straniero che intende svolgere in Italia attività per le quali è richiesto il possesso di un'autorizzazione o licenza o iscrizione in apposito registro o albo, in altro parole la presentazione o denuncia, e ogni altro adempimento amministrativo è tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa:"Direzione Provinciale del Lavoro", anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostavi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato osservati i criteri e le procedure previste per il rilascio dello stesso. Per l'attività che richiedono l'accertamento di specifiche idoneità professionali o tecniche, il ministero dell'industria o altro ministero o diverso organo competente per materia provvedono al riconoscimento dei titoli delle capacità professionali da stati esteri.
Quindi le stesse procedure che valgono per gli Italiani, tenendo conto degli albi professionali, dei titoli di studio professionali, della cittadinanza italiana; il riconoscimento dei titoli dipende dei trattati bilaterali.
Ambulanti: ci sono due tipi d'ambulanti che esercitano loro attività nell'area pubbliche con licenza o autorizzazione.Chi ha una licenza può esercitare sua attività sette giorni su sette in diversi posti fissi. Invece chi ha una autorizzazione può esercitare sua attività ma non ha un posto fisso e prima di esercitare lui sempre deve chiedere permesso dal vigile. Nota bene che l'autorizzazione può essere revocata dal comune qualsiasi momento ma licenza no. Poi parliamo bene che differenza ce tra licenza e autorizzazione.
REC (registro degli esercenti il commercio)L'iscrizione nel registro ha validità su tutto il territorio nazionale e può essere chiesta per più tipi di attività commerciale.
È obbligato ad iscriversi colui che intende esercitare professionalmente (cioè non occasionalmente):il commercio all'ingrosso; il commercio al minuto; la vendita o l'esposizione con scopi commerciali di opere d'arte o di oggetti di antichità; la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; un'impresa turistica(alberghi, ecc.).Per l'esercizio delle attività di somministrazione la legge prevede l'obbligo dell'iscrizione nel REC del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società, ovvero di un suo delegato.
Chi intende esercitare il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve iscriversi nel REC sia per il commercio al minuto di detti prodotti che per la somministrazione
Sono tenuti altresi' all'iscrizione al Registro:
-gli industriali che vogliano vendere al pubblico, al minuto ,merci anche se di loro produzione;
-gli artigiani che intendono vendere al pubblico i loro prodotti ma non sono iscritti all'Albo provinciale dell'artigianato o pur iscritti intendono vedere prodotti fabbricati da altri oppure loro prodotti ma in locali comunicanti con il laboratorio di fabbricazione;
-i produttori agricoli (singoli o associati)
-le cooperative di consumo
-i titolari e i gestori delle imprese turistiche
Il REC è suddiviso in: (per le diverse attività );sezioni speciali, elenco speciale
Ci sono alcuni tipi di REC: giallo, turchese, fucsia, bianco.
GIALLO
Modulo d'iscrizione nel REC per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (da parte del titolare)
FUCSIA
Modulo d'iscrizione nella sezione speciale imprese turistiche del REC per l'esercizio di attività ricettiva ed annessi servizi turistici (da parte del titolare)
BIANCO
Modulo d'iscrizione nella sezione speciale imprese turistiche del REC per l'esercizio di attività ricettiva ed annessi servizi turistici( da parte del legale rappresentante o delegato)
Autorizzazioni: Per ottenere l'autorizzazione bisogna innanzitutto rivolgersi alla circoscrizione di appartenenza.
Successivamente vi sarà un sopralluogo da parte dei vigili al fine di verificare che il luogo in cui si svolgerà l'attività commerciale, sia idoneo alle specifiche in materia.
Lo straniero che intende svolgere in Italia attività per le quali è richiesto il possesso di una autorizzazione, è tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio dei titolo abilitativo o autorizzatorio.
La dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto.
Esercizio delle professioniAbilitazione all'esercizio della professione
1. Specifici visti d'ingresso e permessi di soggiorno, di durata non superiore alle documentate necessità, possono essere rilasciati agli stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea presso una università italiana, per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio professionale.
2. Il superamento degli esami di cui al comma 1, unitamente all'adempimento delle altre condizioni richieste dalla legge, consente l'iscrizione negli albi professionali, indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana, salvo che questa sia richiesta a norma dell'articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. L'aver soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque anni è titolo di priorità rispetto ad altri cittadiniIndipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge n. 40 del 1998 lo straniero e cioè il 27 marzo 1999,regolarmente soggiornate,ed in possesso di titolo professionale riconosciuto in Italia,abilitato all'esercizio della professione, ha avuto la possibilità di iscriversi all' Ordine o al Collegio professionale o in mancanza,in elenchi speciali presso i ministeri competenti.
L'iscrizione all'albo autorizza anche l'esercizio della professione con rapporto di lavoro subordinato e con lo stesso trattamento retributivo e previdenziale dei cittadini italiani.
In attuazione della legge, attualmente gli stranieri, in possesso dei requisiti previsti,possono iscriversi agli Ordini,Collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti nel limite delle quote fissate.
Il riconoscimento dei titoli conseguiti in un paese non appartenente alla Unione Europea avviene secondo le procedure previste dai decreti legislativi del 27 gennaio nr.115 e 2 maggio 1994 n.319.
Il Ministero competente per il riconoscimento può ritenere necessario richiedere una prova attitudinale anche le modalità di effettuazione prima di procedere al riconoscimento. Art. 49
(Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni)
1. I cittadini stranieri. regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiedere il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.
2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio 1992 n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita.
3. Il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europeaProfessioni sanitarie
Art. 50
(Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie)
1. Presso il Ministero della sanità sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale.
2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Ministro della sanità pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma 1 nonché gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.
4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della sanità. All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il Ministero della sanità, con oneri a carico degli interessati.
5. I presidi e le istituzioni sanitarie pubbliche e private comunicano al Ministero della sanità il nominativo dello straniero assunto, e comunque utilizzato, con l'indicazione del titolo professionale abilitante posseduto, entro tre giorni dalla data di assunzione o di utilizzazione.
6. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 49, il Ministero della sanità provvede altresì, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea.
8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonché l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, sono disposte previo accertamento del rispetto delle quote previste per ciascuna professione dall'articolo 3, comma 4, del testo unico. A tal fine deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della sanità; il parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione europea.Permesso di soggiorno per lavoro
Premessa: L'ingresso ed il soggiorno per motivi di lavoro dipendente, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Liste per gli stranieri che vogliono lavorare in Italia:Se uno straniero vuole entrare in Italia per motivi di lavoro e non ha ancora un datore di lavoro in Italia, che voglia assumergli, può iscriversi in apposite liste,che si trovano nell'Ambasciate italiane dovunque, dove deve specificare: il paese d'origine; le generalità complete; il tipo di lavoro che preferisce; le mansioni che già svolge nel suo paese; quale lingua conosce (italiana, francese, inglese, spagnolo); ed i precedenti lavori che ha svolto.
Tutti i dati inseriti nelle liste sono aggiornati annualmente ed immessi nel Sistema Informativo Lavoro e sono posti a disposizione dei datori di lavoro.
Permesso di soggiorno per lavoro dipendente
Le possibilità sono due:
a) assunzione di un lavoratore straniero residente all'estero;
b) garanzia data dal cittadino italiano o straniero finalizzata all'accesso al lavoro di uno straniero in Italia.
Per assumere un lavoratore straniero residente all'estero il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che vuole assumere alle proprie dipendenze, deve presentare all'ufficio periferico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competente per territorio richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro, esibendo: documenti che dimostrino quale sarà l'alloggio o copia del contratto di lavoro.
Ottenuta l'autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve chiedere alla Questura il "nulla osta" preventivo alla concessione del visto d'ingresso. Quindi, fa pervenire tali documenti dallo straniero che risiedi ancora nel suo Paese; Esso deve rivolgersi alla rappresentanza diplomatica italiana nel suo Paese per il rilascio del visto di ingresso. Ottenuto il visto d'ingresso, in Italia, gli sarà rilasciato il permesso di soggiorno della durata di due anni.
Tale permesso di soggiorno è rinnovabile se, alla scadenza, sussistono i requisiti prescritti. A tal fine deve presentare in aggiunta i documenti prescritti in via generale o fotocopia dell'ultima busta paga. Nel caso in cui alla scadenza del permesso lo straniero è disoccupato, deve allegare alla domanda di rinnovo i seguenti documenti:
-fotocopia certificato di iscrizione nelle liste di collocamento (tesserino rosa)
-fotocopia libretto di lavoro
-attestazione relativa all'abitazione
Garanzia data dal cittadino italiano o dallo straniero, o da Regioni per l'accesso al lavoro di uno straniero
Il cittadino italiano, lo straniero regolarmente soggiornante, le Regioni, gli enti locali o le associazioni professionali e sindacali, le associazioni di volontariato che intendano farsi garanti dell'ingresso dallo straniero per consentirgli l'accesso al mercato del lavoro, devono presentare,( entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio) che determinano le quote massime di stranieri da ammettere in Italia, richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza per l'autorizzazione all'ingresso, assicurando allo straniero per tutta la durata del permesso di soggiorno : l'alloggio; i costi per il sostentamento; i costi per l'assistenza sanitaria. Concessa l'autorizzazione all'ingresso, lo straniero può iscriversi nelle liste di collocamento e gli verrà rilasciato un permesso di soggiorno della durata di un anno ai fini di inserimento nel mercato del lavoro.
L'iscrizione nelle liste di collocamento
In generale, l'ordinamento prevede che per iscriversi nelle liste di collocamento ci si deve essere munito di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di un documento equivalente.
Nella prassi, uno straniero può iscriversi nelle liste di collocamento se è:
1. titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, qualora vi sia stato licenziamento o dimissioni
2. titolare di permesso di soggiorno per iscrizione nelle liste di collocamento
3. titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare
4. rifugiato in possesso dell'apposito certificato di riconoscimento e del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (o per asilo politico)
5. coniuge di cittadino italiano e con lui convivente, in possesso di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare
6. coniuge o figlio minore di 21 anni a carico di cittadini comunitari, titolari dell'apposito documento di soggiorno
7. coniuge o figlio minore a carico entrati in Italia in seguito a ricongiungimento familiare, dopo un anno di soggiorno regolare, in possesso del relativo permesso di soggiorno.
In generale, per l'iscrizione nelle liste di collocamento lo straniero deve presentare un'apposita domanda, alla Sezione circoscrizionale, per l'impiego del luogo di residenza o di stabile dimora, compilando un modulo prestampato, nel quale deve indicare le mansioni che intende svolgere, la formazione professionale, i precedenti di lavoro, i titoli di studio.
La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
-permesso di soggiorno, in corso di validità, per lavoro subordinato , lavoro autonomo, iscrizione alle liste di collocamento e ricongiungimento familiare; (si noti che nella prassi è richiesto che il permesso di soggiorno sia rilasciato dalla Questura della stessa provincia in cui si trova la Sezione circoscrizionale per l'impiego o che si esibisca almeno la ricevuta della domanda per il rinnovo o l'aggiornamento del permesso di soggiorno)
-documento personale di riconoscimento (passaporto o carta d'identità italiana)
-libretto di lavoro o, se lo straniero è in attesa del suo rilascio, ricevuta della richiesta presentata all'Ispettorato provinciale del lavoro
-eventuali titoli di studio o attestati professionali (già convalidati), ai fini del riconoscimento e dell'attribuzione della qualifica professionale.
Le procedure
La Sezione circoscrizionale per l'impiego rilascia allo straniero un certificato dell'avvenuta iscrizione nelle liste di collocamento (tesserino rosa). Una volta iscritto nelle liste di collocamento lo straniero è tenuto agli stessi adempimenti previsti per gli italiani, compresa la conferma periodica dello stato di disoccupazione: in tale occasione deve esibire il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in corso di validità. Se, senza giustificato motivo, non osserva l'obbligo di comunicare (nel termine fissato dalla Commissione regionale per l'impiego) alla Sezione circoscrizionale di essere ancora in stato di disoccupazione, la Commissione circoscrizionale dispone la cancellazione dalle liste di collocamento e la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione.
Nel caso della perdita di lavoro
La perdita del posto di lavoro non comporta la revoca del permesso di soggiorno per lo straniero o per la sua famiglia. Tuttavia, dovrà iscriversi nelle liste di collocamento predisposte per i cittadini italiani.(come abbiamo visto sopra)
Nel caso di licenziamento individuale o di dimissioni prima della scadenza dei 24 mesi della durata dell'autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve darne comunicazione entro cinque giorni all'Ufficio provinciale del lavoro che ha rilasciato l'autorizzazione, il quale provvede all'iscrizione dello straniero nelle liste ordinarie di collocamento.
Anche nel caso di licenziamenti collettivi è prevista l'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento.
In tutte queste ipotesi, sia che si tratti di rapporto di lavoro regolarmente avviato, sia che si tratti di lavoro irregolare, può agire per vie legali: è opportuno, però, rivolgersi ad un avvocato o al sindacato, che possono meglio consigliare come far valere e tutelare i diritti dei lavoratori. Consigliamo lo stesso nel caso in cui il datore di lavoro non paghe o paghe in modo parziale o ritardato.
Lavoro stagionale
Per chiedere questo tipo di permesso di soggiorno se deve avere la richiesta nominativa del:
-Datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, oppure delle
-Associazioni di categoria per conto dei loro associati.
Sia il datore di lavoro siano le associazioni, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro stagionale, devono presentare la richiesta nominativa all'Ufficio periferico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competente per territorio.
L'ufficio medesimo provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 15 giorni; essa dura minimo 20 giorni e massimo 6 mesi, o 9 mesi a seconda della durata del lavoro stagionale richiesto.
Con tale autorizzazione, che verrà recapitata nel Paese d'origine dallo straniero è rilasciato dalla rappresentanza diplomatica italiana il visto di ingresso, che gli consente, una volta entrato in Italia, di ottenere il permesso di soggiorno della stessa durata.
N.B. Ci si può convertire questo permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, se sussistono le condizioni previste in generale.
Lavoro artistico
Ci si può lavorare nel settore dello spettacolo in tre modi:
1. alle dipendenze di un datore di lavoro
2. autonomamente
3. per ingaggio di enti teatrali, della RAI, di emittenti televisive private o di enti pubblici nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche.
Le procedure
Nei casi:
1) Il datore di lavoro, per esigenze di realizzazione e produzione di spettacoli, dichiara, sotto la propria responsabilità, l'indisponibilità di personale italiano in possesso di livello artistico-professionale parificabile allo dello straniero.
Successivamente, chiede ed ottiene dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, sentito il Ministero dello Spettacolo e del Turismo ed ottenuto il "nulla osta" provvisorio dalla Questura, l'autorizzazione al lavoro, con richiesta nominativa.
L'autorizzazione gli verrà recapitata nel Paese d'origine, dove la rappresentanza diplomatica italiana rilascerà il visto di ingresso, che ha la durata del rapporto instaurato. Con esso, secondo le regole generali, lo straniero può ottenere il relativo permesso di soggiorno. 2) Lo straniero deve chiedere personalmente nel suo Paese il visto d'ingresso allegando i seguenti documenti:
copia autenticata del contratto firmato dal datore di lavoro (gestore o titolare della licenza di esercizio)
idonea certificazione professionale rilasciata da organismi governativi del tuo Paese, convalidata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese stesso, che si riferisce ad attività lavorative esercitate per almeno un anno
certificazione sanitaria sull'idoneità fisica e l'inesistenza di malattie infettive, convalidata dall'autorità diplomatica italiana nel suo Paese.
Ottenuto il visto, gli è rilasciato, in Italia, il permesso di soggiorno.
3) La rappresentanza diplomatica italiana nel Paese d'origine rilascia il visto d'ingresso per lavoro artistico se presenti il contratto firmato dall'impresario italiano accompagnato da auto certificazione sul fatto che il contratto sia veritiero.
CIRCOLARE N. 55/2000 del ministero del Lavoro e Previdenza socialeAutorizzazioni al lavoro per ingresso dall'estero - artt. 22 e 24 del T.U. n. 286/98, artt. 30 e 38 del regolamento di attuazione D.P.R. n. 469/97.
Autorizzazioni al lavoro domestico.
A seguito della recente entrata in vigore del Regolamento di attuazione D.P.R. 31.8. 99 del T.U. n. 286/98 sull'immigrazione e tenuto conto del decentramento realizzato con D.L.vo n. 469/97, si ritiene di fornire le seguenti indicazioni per l'applicazione della normativa relativa al rilascio dalle autorizzazioni al lavoro di cui agli artt. 22 e 24 del T.U. succitato e agli artt. 30 e 38 del Regolamento predetto.
Sulla presente circolare è stato acquisito il parere del Ministero dell'Interno e del Ministero degli Affari Esteri.
Le presenti disposizioni danno applicazione alle programmazioni dei flussi migratori che annualmente definiscono i limiti massimi di autorizzazioni al lavoro rilasciabili.
Com'è noto, tali programmazioni tengono conto dell'apporto delle varie Amministrazioni coinvolte, sulla base della rilevazione dei fabbisogni lavorativi di manodopera straniera che si prevede debbano essere soddisfatti nell'anno.
Tali fabbisogni lavorativi sono stimati dalle sedi periferiche del Lavoro a livello provinciale e convogliati, successivamente, alle sedi regionali che li comunicano allo scrivente Servizio per la predisposizione del relativo monitoraggio.
Il predetto monitoraggio si realizza sulla base delle valutazioni delle sedi periferiche del lavoro che tengono conto dei pareri degli organismi locali regionali operanti nei settori del lavoro, istituiti ai sensi del D.L.vo n. 469/97, nonché dei pareri e delle istanze fornite dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.
I dati relativi alle autorizzazioni al lavoro, che vengono rilasciate ai sensi degli artt. 22, 24 e 27 del D.L.vo n. 286/98 dalle Direzioni Provinciali del Lavoro, devono essere trasmessi allo scrivente Servizio, come di consueto, in conformità alle disposizioni inviate con la nota n. 646 del 26.2.99, secondo le specificazioni richieste nei prospetti riepilogativi o via e-mail: EXTRACOMUNITARI@LIBERO.it
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Come è noto, con la circolare n. 81 del 2.12.99 lo scrivente nell'ambito delle competenze di questo Ministero in tema di rilascio di autorizzazioni per il primo ingresso per lavoro dello straniero, in tutti i casi previsti dalla normativa, ha confermato che le autorizzazioni devono essere rilasciate dalle Direzioni Provinciali.
Non è soggetta ad alcuna autorizzazione da parte delle Direzioni Provinciali del Lavoro, l'occupazione di cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro (studio, minori in affido, motivi umanitari, .) che consentono, comunque, lo svolgimento di attività lavorativa nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi, i Centri per l'Impiego provvederanno ai conseguenti adempimenti per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa.
1. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL LAVORO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL T.U. N. 286/98 E DELL'ART. 30 DEL REGOLAMENTO N. 394/99
Il datore di lavoro - italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia - che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro con uno straniero residente all'estero deve presentare la domanda di autorizzazione al lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi.
Tale domanda consiste in una richiesta nominativa o, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, in una richiesta di una o più persone iscritte nelle apposite liste dei lavoratori non appartenenti all'U.E., che dovranno confluire nell'anagrafe annuale informatizzata, in corso di realizzazione presso lo scrivente Servizio ai sensi della vigente normativa (T.U. n. 286/98 e Regolamento di attuazione - D.P.R n. 394/99).
L'autorizzazione al lavoro può riguardare il lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato, di cui una particolare specificazione è rappresentata dal lavoro stagionale.
Quest'ultimo tipo di lavoro subordinato trova regolamentazione nel T.U. n. 286/98 per la prima volta, all'art. 24, dove vengono delimitati i contorni della figura del lavoro stagionale, caratterizzato da una breve permanenza sul territorio italiano ( non inferiore ai 20 gg.) che può raggiungere al massimo i sei mesi, oppure i nove mesi nei settori che richiedono tale estensione e conformemente alla previsione contenuta negli accordi eventualmente stipulati con i paesi interessati, ai sensi dell'art. 21, 1° comma del già
Con il citato T.U. D. L.vo n. 286/98 ed il Regolamento di attuazione DPR n. 394/99, risulta ovviamente superata la norma di cui all'art. 8, comma 4° della L. 943/86, relativa alla validità biennale della autorizzazione al lavoro, nonché l'obbligo della permanenza nella qualifica di ingresso per il corrispondente periodo, con la precisazione che, comunque, l'ingresso dello straniero dovrà riguardare la qualifica per la quale è stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione.
Tenuto conto che la nuova disciplina normativa sui flussi si fonda su valutazioni quali-quantitative, si ritiene che, così come anche indicato nel Decreto annuale sui flussi, la qualifica di ingresso del lavoratore straniero debba essere opportunamente documentata dal datore di lavoro richiedente, anche in relazione alle esigenze dell'impresa.
Per le richieste di autorizzazione al lavoro a tempo determinato ovvero stagionale devono ricorrere le specifiche condizioni ed ipotesi previste dalle leggi ovvero dai C.C.N.L. di categoria.
Il datore di lavoro deve comunicare tempestivamente la eventuale mancata instaurazione del rapporto di lavoro alla locale Questura ed alla Direzione Provinciale del Lavoro competente, al fine della revoca dell'autorizzazione al lavoro. Tale revoca deve essere comunicata alla Questura medesima dalla predetta Direzione Provinciale, cui va restituita, da parte del datore di lavoro, la copia originale dell'autorizzazione al lavoro revocata.
Con la presente circolare si intende fornire un quadro di disposizioni attuative dell'art. 30 del Regolamento n. 394/99.
1.1 ELEMENTI CHE LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL LAVORO DEVE CONTENERE
La domanda di autorizzazione al lavoro deve contenere i seguenti elementi elencati all'art. 30,
2° comma del D.P.R. n. 394/99:
a) le complete generalità del titolare o legale rappresentante dell'impresa, della sua denominazione e sede, ovvero, se si tratta di lavoro a domicilio, le complete generalità del datore di lavoro committente;
b) le complete generalità del lavoratore straniero o dei lavoratori stranieri che si intende assumere;
c)l'impegno di assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o comunque applicabili;
d)la sede dell'impresa e dello stabilimento ovvero del luogo in cui verrà prevalentemente svolta l'attività inerente al rapporto di lavoro;
e)l'indicazione delle modalità di alloggio;
Per quanto riguarda la lett. e), si ritiene necessaria l'indicazione dell'ubicazione dell'alloggio nonché il titolo in base al quale lo straniero viene alloggiato nella sede dichiarata dal datore di lavoro e la capienza di tale sede, da indicare in termini di superficie misurabile in metriquadri. Qualora lo straniero alloggiasse in alberghi o pensioni oppure fosse ospite del titolare dell'alloggio, occorre allegare alla domanda una dichiarazione del titolare medesimo.
1.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
Al fine della individuazione della documentazione idonea da allegare alla domanda di autorizzazione al lavoro, ai sensi dell'art. 30, 3° comma del D.P.R. n. 394/99, si specificano di seguito i documenti necessari a costituire la base per consentire alle Direzioni Provinciali del Lavoro di valutare le condizioni per il rilascio della autorizzazione al lavoro:
a) Il certificato di iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria e artigianato, muniti della dicitura di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, salvo che il rapporto di lavoro subordinato non riguardi l'attività d'impresa;
b) Copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente all'estero, sottoposto alla sola condizione dell'effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno;
c) Copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali, attestante la sua capacità economica.
Per quanto riguarda la lett. b), dovrà essere acquisita la copia del contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro (che dovrà fare autenticare da subito la propria firma secondo la normativa vigente eventualmente anche presso la Direzione Provinciale del Lavoro) e dallo straniero.
Tale sottoscrizione potrà verificarsi mediante invio della proposta di contratto, da parte del datore di lavoro, al lavoratore che si trova all'estero e reinviato, a stretto giro di posta, dopo la firma, al datore medesimo, che deve allegare il documento alla richiesta da presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro.
Successivamente al rilascio dell' autorizzazione al lavoro il datore di lavoro deve inviare, al lavoratore all'estero, la copia del contratto, unitamente alla copia della autorizzazione medesima, in modo da consentire al lavoratore il perfezionamento della documentazione, mediante autentica della sottoscrizione del contratto presso la Rappresentanza Diplomatico-Consolare all'estero, al momento del rilascio del visto d'ingresso. Nello schema del provvedimento deve essere precisato che l'autorizzazione viene meno in mancanza del perfezionamento suddetto.
Analoga procedura dovrà essere seguita per i contratti di lavoro stagionale, salvo quanto specificato al successivo punto 1.2 per l'anno 2000.
Per agevolare le Direzioni Provinciali in indirizzo, si allega uno schema tipo di contratto che potrà essere utilizzato come base fornita degli elementi sufficienti, da integrare eventualmente secondo le situazioni del caso.
Per quanto riguarda la lettera c), la documentazione citata consiste nelle copie delle denunce IRPEF/IRPEG (MODD.UNICO), nel registro dei corrispettivi (in mancanza delle precedenti denunce), nel bilancio d'esercizio, nelle ricevute dei contributi previdenziali versati ed in ogni altra documentazione utile ad attestare la capacità economica del datore di lavoro istante.
Conformemente agli indirizzi di semplificazione della attività amministrativa, si ritiene facoltà del datore produrre gli originali o la autocertificazione, laddove quest'ultima sia possibile secondo quanto precisato di seguito.
La facoltà di autocertificazione del datore di lavoro, laddove questi intenda avvalersene e purché riferita a stati, fatti e qualità, si sostanzia in una dichiarazione complessiva in cui il datore di lavoro attesta, oltre ai principali indicatori di risultato ai fini fiscali per supportare e motivare la capacità economica dell'azienda, anche l'iscrizione alla Camera di Commercio (anche ai fini dell'art. 9 D.P.R 252/98) ed il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 30 di che trattasi, riguardanti l'applicazione del contratto collettivo e la congruità della richiesta rispetto sia alla capacità economica, sia all'esigenza dell'impresa. Tale capacità economica dell'imprenditore va valutata caso per caso, comunque, dalla Direzione Provinciale del Lavoro in relazione sia al numero dei lavoratori da assumere sia all'esigenza dell'impresa, anche a mezzo di motivata relazione a cura del datore di lavoro richiedente. Si precisa che.il termine di 20 gg. ha carattere ordinatorio.
Ad eccezione del lavoro nel settore dello spettacolo e fermo restando che i lavoratori possono cumulare, in via generale, più rapporti di lavoro a part-time per raggiungere l'orario contrattuale pieno, si sottolinea la possibilità dell'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale con la sola condizione che l'orario di lavoro svolto abbia una consistenza tale da assicurare un reddito sufficiente per il mantenimento del lavoratore stesso.
In particolare, per quanto concerne la misura del reddito richiesto al fine della assunzione di lavoratori domestici nonché il riconoscimento del part-time degli stessi si rimanda al paragrafo 2.
1.3 AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STAGIONALE
Ai sensi dell'art. 38 del Regolamento di attuazione, l'autorizzazione al lavoro stagionale è rilasciata secondo le stesse procedure definite nell'art. 30 del medesimo Regolamento già, illustrate ai precedenti punti 1.1. e 1.2., nel rispetto del diritto di precedenza riconosciuto all'art. 24 comma 4° del T.U. già citato.
E' previsto dalla normativa in vigore che, per le attività stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possano essere presentate anche dalle associazioni di categoria, per conto dei loro associati.
A questo proposito, si richiama l'apposito accordo quadro stipulato il giorno 8.2.2000 con le Organizzazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, già inviato con circolare n. 11 del 17.2.2000, mediante il quale si realizza il coordinamento fra organismi locali operanti a livello regionale e provinciale.
In tale accordo sono state previste delle forme di semplificazione per lo smaltimento degli incombenti relativi alla presentazione delle domande di lavoro stagionale, che in alcune Regioni risultano piuttosto consistenti, nel rispetto delle presenti disposizioni e sulla base degli accordi citati all'art. 24 comma 5° del T.U. sulla immigrazione.
Si chiarisce che, per effetto del predetto accordo, l'autorizzazione per lavoro stagionale, almeno per l'anno in corso, potrà essere rilasciata con allegata la copia del contratto di lavoro (secondo lo schema predisposto) sottoscritta solo dal datore di lavoro.
Il perfezionamento del contratto, con la sottoscrizione da parte del lavoratore, potrà realizzarsi davanti all'Autorità di P.S. nel momento in cui il lavoratore stesso richiederà il permesso di soggiorno.
Sarà cura del datore di lavoro, all'atto della richiesta del libretto di lavoro, depositare copia del contratto perfezionato, riportante il visto della locale Questura.
2. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL LAVORO DOMESTICO
Il datore di lavoro, che intende assumere uno straniero per lavoro domestico, deve presentare apposita richiesta di autorizzazione al lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.
Il rilascio della autorizzazione al lavoro per cittadini stranieri da adibire ai servizi domestici è subordinato al rispetto delle stesse disposizioni previste al paragrafo 1. della presente circolare con le ulteriori precisazioni che seguono.
Considerato che la domanda di autorizzazione al lavoro domestico si fonda su effettive esigenze familiari e personali del datore di lavoro, possono essere richiesti l'autocertificazione per quanto riguarda la residenza e lo stato di famiglia da cui desumere la consistenza e la composizione del nucleo familiare.
Il contratto di lavoro domestico è, di regola, a tempo indeterminato, salvo le fattispecie di contratto a tempo determinato previste dalla normativa vigente in materia.
Per quanto concerne la titolarità di un reddito sufficiente a coprire le spese per retribuzione, vitto, alloggio e contributi per il lavoratore da assumere, si forniscono le seguenti indicazioni, precisando che detto reddito potrà risultare anche dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado non conviventi o in mancanza, di altri soggetti tenuti legalmente all'assistenza, sulla base di una autocertificazione dei medesimi.
Per la valutazione dell' adeguatezza di detto reddito, è stata valutata l'esigenza di prendere atto di iniziative regolamentari adottate nelle varie realtà e di ricondurle ad omogeneità nel quadro di riferimento. Si è pertanto preso in considerazione il c.d. "redditometro" - D.M. 10.9.92 del Ministero delle Finanze (cfr. circ. min.le n. 145/95 del 17.11.95) e, valutati i limiti reddituali attualmente richiesti nelle singole province, è stata elaborata l'allegata tabella.
Essa trae origine, appunto dal D.M. prima citato con un adeguamento del 50% di quello (pari al 22,8%) determinato dal Decreto della Direzione Generale delle Entrate del 21.9.99 (G.U. 237 dell'8.10.99).
Per quanto riguarda il numero minimo di ore settimanali, considerato che il T.U. n.286/98 ha stabilito, tra l'altro, l'abrogazione dell'art. 6 comma 2 della Legge n.943/86, modificato dall'art. 2 della L. n.81/88 che aveva stabilito il limite non inferiore a 24 ore settimanali per lavoro domestico, e tenuto conto che il contratto collettivo del settore non prevede un limite minimo di ore giornaliere e settimanali stabilendo che la durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata tra le parti, si ritiene che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro, possa farsi riferimento al numero minimo di ore tale da garantire un reddito sufficiente £ 850.000 mensili oltre all'alloggio.
Resta confermato che in caso di mancata utilizzazione del lavoratore quale addetto ai servizi domestici, oppure di concreto accertamento di impiego diverso da quello autorizzato, la Direzione Provinciale del lavoro revocherà l'autorizzazione dandone contestuale ed immediata comunicazione alla locale Questura.
Si dispone, inoltre, che, l'autorizzazione potrà essere rilasciata anche per la instaurazione di una pluralità di rapporti con diversi datori di lavoro che complessivamente assicurino un'occupazione che garantisca la sufficienza del reddito di cui sopra.( £ 850.000 mensili oltre all'alloggio).
3. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
La cessazione del rapporto di lavoro (anche domestico) deve essere comunicata dal datore di lavoro entro 5 gg. alla Direzione Provinciale del Lavoro ai sensi della L. n.608/96.
A seguito della cessazione predetta, il datore di lavoro deve restituire tempestivamente il libretto di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro.
Tuttavia, considerato quanto previsto dalla Legge n. 469/97 e dalla circolare n. 81/99 dello scrivente Servizio sul decentramento delle competenze in materia di immigrazione, si ritiene che la suddetta norma vada intesa nel senso che la predetta comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro vada diretta al competente Centro per l'impiego e, contestualmente, alla competente sede provinciale INPS.
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Allo scopo di agevolare le Direzioni Provinciali è stata predisposta la allegata modulistica da utilizzare per le assunzioni di cui alla presente circolare.