ARTICOLO 1
Delega al Governo per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati
per l'impiego, nonché in materia di intermediazione e interposizione
privata nella somministrazione di lavoro
1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza al mercato del lavoro e a migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, il Governo è delegato a emanare, su proposta del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ed entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità, i principi fondamentali in materia di disciplina dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento al sistema del collocamento, pubblico e privato, e di somministrazione di manodopera.
2. La delega
è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) snellimento e semplificazione delle procedure di incontro tra domanda e offerta
di lavoro;
b) modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico
secondo una disciplina incentrata su: 1) rispetto delle competenze previste
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 2) ridefinizione dello stato
giuridico di disoccupazione; 3) introduzione di una classificazione basata sulla
condizione del lavoratore rispetto al mercato del lavoro; 4) monitoraggio qualitativo
e quantitativo dei flussi del mercato del lavoro ai fini della realizzazione
e manutenzione di un sistema informativo lavoro e della valutazione degli effetti
delle diverse politiche intraprese; 5) certificazione della disoccupazione e
della sua durata ai fini delle misure di prevenzione e di contrasto, alle agevolazioni
contributive e fiscali, ai trattamenti previdenziali; 6) semplificazione degli
oneri amministrativi e burocratici in capo ai lavoratori e alle imprese; 7)
abrogazione delle discipline speciali, a eccezione del collocamento delle categorie
protette, della gente di mare e dello spettacolo; 8) conferma del principio
dell'assunzione diretta generalizzata, salvo l'avviamento a selezione nella
pubblica amministrazione; 9) obbligo di comunicazione dell'assunzione, trasformazione
e cessazione del rapporto di lavoro esteso a tutti i datori di lavoro per tutte
le categorie di lavoratori nonché dell'avvio delle esperienze lavorative
poste in essere; 10) disciplina quadro delle attività di prevenzione
della disoccupazione di lunga durata; 11) abrogazione di tutte le norme incompatibili
con la nuova regolamentazione del collocamento, ivi inclusa la legge 29 aprile
1949, n. 264, fermo restando il regime di autorizzazione e/o accreditamento
per gli operatori privati ai sensi di quanto disposto alla successiva lettera
g); 12) piena attuazione e potenziamento di un sistema informativo del lavoro
policentrico e integrato pubblico-privato, nella forma della rete di reti regionali,
anche in raccordo con le reti informative degli istituti previdenziali, che
unisca capillarità di raccolta delle informazioni alla disponibilità
delle medesime, dando vita a una "borsa continua del lavoro";
c) incentivazione delle forme di coordinamento e raccordo tra operatori privati
e operatori pubblici, ai fini di un migliore funzionamento del mercato del lavoro;
d) ridefinizione del regime del trattamento dei dati relativi all'incontro tra
domanda e offerta di lavoro, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
al fine di evitare oneri aggiuntivi e ingiustificati rispetto alle esigenze
di monitoraggio statistico, prevenzione delle forme di esclusione sociale e
vigilanza sugli operatori;
e) coordinamento, di concerto con il ministro degli Interni, delle disposizioni
sull'incontro tra domanda e offerta di lavoro con la disciplina in materia di
lavoro dei cittadini non comunitari, nel rispetto della normativa vigente e
al fine di semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni al lavoro;
f) eliminazione del vincolo dell'oggetto sociale esclusivo per le imprese di
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 2 della legge
24 giugno 1997, n. 196, e per i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, del
Dlgs 469/97, garantendo un periodo transitorio di graduale adeguamento per le
società già autorizzate;
g) identificazione di un unico regime autorizzatorio per gli intermediari privati,
differenziato in funzione del tipo di attività svolta, comprensivo delle
ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione e modulato in relazione alla natura
giuridica dell'intermediario, con particolare riferimento alle associazioni
non riconosciute ovvero a enti o organismi bilaterali costituiti da associazioni
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente rappresentative
a livello nazionale o territoriale;
h) abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e sua sostituzione con
una nuova disciplina basata sui seguenti criteri direttivi: 1) autorizzazione
della somministrazione di manodopera, solo da parte dei soggetti identificati
ai sensi della precedente lettera g); 2) ammissibilità della somministrazione
di manodopera, anche a tempo indeterminato, in presenza di ragioni di carattere
tecnico, produttivo od organizzative, individuate dalla legge o dai contratti
collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori
di lavoro comparativamente rappresentative; 3) chiarificazione dei criteri di
distinzione tra appalto e interposizione, ridefinendo contestualmente i casi
di interposizione illeciti laddove manchi una ragione tecnica, organizzativa
o produttiva ovvero si verifichi o possa verificarsi la lesione di diritti inderogabili
di legge o di contratto collettivo del prestatore di lavoro; 4) garanzia del
regime della solidarietà tra fornitore e utilizzatore in caso di somministrazione
di lavoro altrui; 5) identificazione di un corpo normativo inderogabile minimo,
applicabile a tutti i rapporti di lavoro, al di là della qualificazione
del contratto come appalto o somministrazione di manodopera e delle modalità
concrete di esecuzione del lavoro; 6) conferma di un regime sanzionatorio civilistico
e penalistico per le forme di speculazione fraudolenta sul lavooro altrui; 7)
aggiornamento degli indici legali di distinzione tra interposizione illecita
e appalto di manodopera; 8) utilizzazione del meccanismo certificatorio di cui
al successivo articolo 10 ai fini della distinzione concreta tra interposizione
illecita e appalto genuino, sulla base di indici e codici di comportamento elaborati
in sede amministrativa;
i) abrogazione espressa di tutte le normative, anche se non espressamente indicate
nelle lettere che precedono, che sono direttamente o indirettamente incompatibili
con la disciplina contenuta nel presente articolo;
j) revisione del Dlgs 2 febbraio 2001, n. 18, di modifica dell'articolo 2112
del Codice civile in tema di trasferimento d'azienda, al fine di armonizzarlo
con la disciplina contenuta nella presente delega basata sui seguenti criteri
direttivi: 1) eliminazione del requisito dell'autonomia funzionale del ramo
di azienda preesistente al trasferimento; 2) previsione di un regime particolare
per le ipotesi in cui il contratto di appalto sia connesso a una cessione di
ramo di azienda, stabilendo in tal caso una solidarietà tra appaltante
e appaltatore;
k) redazione, entro 24 mesi, di uno o più Testi unici delle normative
e delle disposizioni in materia di mercato del lavoro e incontro tra domanda
e offerta di lavoro.
ARTICOLO 2
Delega al governo in materia di incentivi all'occupazione
Allo scopo di
realizzare un sitema organico di misure volte a favorire le capacità
di inserimento professionale dei soggetti privi di occupazione, dei disoccupati
di lungo periodo ovvero a rischio di esclusione sociale o comunque aventi una
occupazione di carattere precario e a bassa qualità, il Governo è
delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge e nel quadro dei provvedimenti attuativi della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire,
nel rispetto delle competenze affidate alle Regioni in materia di tutela e sicurezza
del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e degli obiettivi
indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità,
i principi fondamentali in materia di incentivi finanziari alla occupazione,
ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego,
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione degli schemi di incentivazione finanziaria o di altra natura
in caso di nuova assunzione, con previsione di un regime generale avente al
suo interno articolazioni e graduazioni in connessione con le caratteristiche
soggettive degli interessati, con particolare riferimento a categorie a rischio
di esclusione sociale e a prestatori coinvolti in processi di riemersione, nonché
con il grado di svantaggio occupazionale delle diverse aree territoriali;
b) articolazione delle misure di incentivazione finanziaria, anche in relazione
alla natura a tempo determinato o indeterminato del rapporto di lavoro e alla
eventuale trasformazione a tempo indeterminato del contratto inizialmente posto
in essere a tempo determinato, ovvero in relazione alla trasformazione di un
tirocinio di cui all'articolo 5, lettera d) in un rapporto di lavoro subordinato,
al fine di favorire la stabilizzazione delle prestazioni di lavoro;
c) previsione di un sistema di incentivi al ricorso a prestazioni di lavoro
a tempo parziale su base volontaria, con particolare riferimento alle ipotesi
di espansione della base occupazionale dell'impresa o di impiego di giovani
impegnati in percorsi di istruzione e formazione, genitori con figli minori
di sei anni conviventi, lavoratori con età superiore ai 55 anni, nonché
per la trasformazione a tempo parziale di contratti a tempo pieno che intervenga
in alternativa all'avvio di procedure di riduzione di personale. A questo fine,
e nella prospettiva di incentivazione di forme di lavoro a tempo parziale volontario,
il Governo potrà sperimentare forme di incentivazione economica erogate
direttamente al prestatore di lavoro;
d) previsione di un sistema di incentivi collegati alla corresponsione di emolumenti
in occasione di vertenze individuali di lavoro definite in sede arbitrale ai
sensi del successivo articolo 13;
e) collegamento delle misure d'incentivazione finanziaria con le politiche di
sviluppo territoriale;
f) coordinamento con la disciplina sulla verifica dello stato di disoccupazione
e delle relative sanzioni, nonché con quella sugli ammortizzatori sociali,
al fine di favorire l'inserimento dei beneficiari di questi ultimi nel mondo
del lavoro;
g) introduzione di meccanismi automatici di incentivazione a favore delle imprese
e dei lavoratori che investano in attività di formazione continua, anche
prevedendo forme di sgravio parziale dal contributo dello 0,30% di cui all'articolo
118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, rivedendone le modalità di utilizzazione
in funzione delle finalità formative.
ARTICOLO 3
Delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali
Il Governo è
delegato a emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi al fine di realizzare un primo riordino
della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali e strumenti di
sostegno al reddito a base assicurativa e a totale carico delle imprese secondo
criteri di autogestione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato
e nel rispetto dei seguenti principi:
a) revisione del sistema delle tutele in caso di disoccupazione e in costanza
di rapporto di lavoro, avuto riguardo alle tipologie di trattamento su base
assicurativa e a quelle su base solidaristica, alle condizioni di ammissibilità
al trattamento, all'intensità, durata e al profilo temporale dei trattamenti.
In tale quadro ridefinizione delle soglie di lavoro che danno diritto alle indennità
di disoccupazione con requisiti ridotti;
b) assetto proattivo delle tutele in modo da non disincentivare il lavoro e
ridurre per quanto possibile la permanenza nella condizione di disoccupato e
il lavoro non dichiarato. In questo quadro definizione delle condizioni soggettive
per la continuità nel godimento delle prestazioni erogate dagli ammortizzatori
sociali, legandole alla condizione di ricerca attiva del lavoro da parte del
disoccupato, alla sua disponibilità ad accettare offerte di lavoro o
a partecipare a interventi formativi o a progetti proposti dalle strutture pubbliche
per l'impiego nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, nel senso della
Strategia europea per l'occupazione;
c) razionalizzazione del sistema delle aliquote preordinate al finanziamento
del sistema degli ammortizzatori sociali, avendo presente gli obiettivi di trasparenza,
semplificazione, omogeneizzazione dei criteri di inquadramento delle aziende
e di ripartizione del carico contributivo tra datori di lavoro, lavoratori e
Stato; possibilità di scegliere differenti basi imponibili per il calcolo
dei contributi e di introdurre disincentivi e penalizzazioni;
d) estensione delle tutele a settori e situazioni attualmente non coperti, in
modo da tener conto delle specificità e delle esigenze dei diversi contesti
sulla base delle priorità individuate in sede contrattuale o a seguito
di specifiche intese tra le parti sociali interessate;
e) ridefinizione dei criteri per l'attribuzione della contribuzione figurativa
per le diverse tipologie di soggetti e situazioni;
f) semplificazione dei procedimenti autorizzatori, anche mediante interventi
di delegificazione, garantendo flessibilità nella gestione delle crisi
e assicurando una gestione quanto più possibile anticipatrice;
g) adozione, in favore dei lavoratori interessati da processi di riorganizzazione
e/o ristrutturazione aziendale, di interventi formativi nell'ambito di piani
di reinserimento, definiti in sede aziendale o territoriale da associazioni
rappresentative dei datori e prestatori di lavoro comparativamente rappresentative,
anche utilizzando i fondi di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000
n. 388;
h) monitoraggio dell'offerta formativa delle Regioni rivolta ai soggetti in
condizione di temporanea disoccupazione, al fine di garantire agli stessi prestazioni
corrispondenti agli impegni assunti in sede di Unione europea per la definizione
dei Piani nazionali per l'occupazione.
ARTICOLO 4
Delega al Governo in materia di agenzie tecniche strumentali per l'occupazione
Il Governo è delegato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge: 1) al riordino complessivo dei soggetti e strumenti: a) di analisi e monitoraggio dei fenomeni di esclusione sociale e di funzionamento del mercato del lavoro; b) di verifica della efficacia delle politiche di protezione e inclusione sociale, comprese quelle a carattere sperimentale; c) di produzione di rapporti periodici nelle suddette materie; 2) al riordino e alla ridefinizione delle funzioni di Isfol e Italia Lavoro Spa in quanto agenzie tecniche strumentali del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di cui il Governo, le Regioni e gli enti locali possono avvalersi per il perseguimento delle finalità proprie delle politiche attive del lavoro.
ARTICOLO 5
Delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo
Il Governo è
delegato a emanare, su proposta del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali,
di concerto con il ministro della Funzione pubblica e con il ministro dell'Istruzione,
dell'università e della ricerca ed entro il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle Regioni in
materia di tutela e sicurezza sul lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001 n. 3 e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione
europea in materia di occupazione, la revisione e la razionalizzazione dei rapporti
di lavoro con contenuto formativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato
alla occupazione;
b) attuazione degli obiettivi e rispetto dei criteri di cui all'articolo 16,
comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di riordinare gli speciali
rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare pienamente
l'attività formativa svolta in azienda, confermando l'apprendistato come
strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore in alternanza
tale da garantire il raccordo tra i sistemi della istruzione, della formazione
nonché il passaggio da un sistema all'altro e, riconoscendo nel contempo
agli enti bilaterali competenze autorizzatorie in materia, specializzando il
contratto di formazione e lavoro al fine di realizzare l'inserimento e il reinserimento
mirato del lavoratore in azienda;
c) individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato e di tirocinio
di impresa al fine del subentro nella attività di impresa;
d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto
di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione
dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
il sistema formativo e le imprese, secondo modalità coerenti con quanto
previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo
una durata variabile fra 1 e 12 mesi, in relazione al livello di istruzione,
alle caratteristiche della attività lavorativa e al territorio di appartenenza,
prevedendo altresì la eventuale corresponsione di un sussidio;
e) orientamento degli strumenti definiti ai sensi dei principi e dei criteri
direttivi di cui alle lettere b), c) e d) del presente articolo nel senso di
valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle lavoratrici, al
fine di superare il differenziale occupazionale di genere;
f) sperimentazione di forme di incentivazione economica erogate direttamente
al prestatore di lavoro;
g) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione
degli incentivi connessi ai contratti a contenuto formativo, tenendo conto del
tasso di occupazione femminile e privilegiando in ogni caso criteri di automaticità;
h) rafforzamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione
dei risultati conseguiti, anche in relazione all'impatto sui livelli di occupazione
femminile e sul tasso di occupazione in generale, per effetto della ridefinizione
degli interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni
competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti
attuativi, in materia di mercato del lavoro, della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3;
i) sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento, al
fine di determinare i contenuti dell'attività formativa, concordati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente rappresentative
sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, ovvero,
in difetto di accordo, determinati per decreto del ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali;
j) rinvio ai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori
di lavoro comparativamente rappresentative, a livello nazionale, territoriale
e aziendale, per la determinazione delle modalità di attuazione dell'attività
formativa in azienda.
ARTICOLO 6
Delega al Governo in materia di attuazione della Direttiva del Consiglio n.
93/104/Ce in materia di orario di lavoro
1. Il Governo
è delegato a emanare, su proposta del ministro del Lavoro e delle Politiche
sociali, di concerto con il ministro delle Politiche comunitarie, entro il termine
di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio
n. 93/104/Ce del 23 novembre 1993. L'attuazione della direttiva del Consiglio
n. 93/104/Ce del 23 novembre 1993 sarà informata ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) recezione dei criteri di attuazione di cui all'avviso comune sottoscritto
dalle parti sociali il 12 novembre 1997;
b) riconoscimento degli effetti dei contratti collettivi in vigore alla data
di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della direttiva.
2. Ai sensi della delega di cui all'articolo 6 e al fine di garantire una corretta
e integrale trasposizione della direttiva del Consiglio n. 93/104/Ce del 23
novembre 1993 il Governo, sentite le associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente rappresentative, potrà apportare modifiche e
integrazioni al Dlgs 26 novembre 1999, n. 532, in materia di lavoro notturno,
e alla legge 27 novembre 1998, n. 409, in materia di lavoro straordinario, nonché
alle discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da
attuare, con particolare riferimento al commercio, turismo, pubblici esercizi
e agricoltura.
ARTICOLO 7
Delega al Governo in materia di riforma della disciplina del lavoro a tempo
parziale
Il Governo è
delegato a emanare, su proposta del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali
ed entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi, con esclusione dei rapporti di
lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, recanti norme per promuovere
il ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale, quale tipologia contrattuale
idonea a favorire l'incremento del tasso di occupazione e, in particolare, il
tasso di partecipazione delle donne, dei giovani e dei lavoratori con età
superiore ai 55 anni, al mercato del lavoro, nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nelle ipotesi
di lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale, nei casi e secondo le modalità
previste da contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori
di lavoro comparativamente rappresentative su scala nazionale e/o territoriale,
anche sulla base del consenso del lavoratore interessato in carenza dei predetti
contratti collettivi;
b) agevolazione del ricorso a forme flessibili ed elastiche di lavoro a tempo
parziale nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto verticale e misto,
anche sulla base del consenso del lavoratore interessato in carenza dei contratti
collettivi di cui alla lettera a), e comunque a fronte di una maggiorazione
retributiva da riconoscersi al lavoratore;
c) estensione delle forme flessibili ed elastiche anche ai contratti a tempo
parziale a tempo determinato;
d) abrogazione e/o integrazione di ogni disposizione in contrasto con l'obiettivo
della incentivazione del lavoro a tempo parziale, fermo restando il rispetto
dei principi e delle regole contenute nella direttiva del Consiglio 97/81/Ce
del 15 dicembre 1997;
e) affermazione della computabilità pro rata temporis in proporzione
dell'orario svolto dal lavoratore a tempo parziale, in relazione all'applicazione
di tutte le norme legislative e clausole contrattuali a loro volta collegate
alla dimensione aziendale intesa come numero dei dipendenti occupati in ogni
unità produttiva.
f) integrale estensione al settore agricolo del lavoro a tempo parziale.
ARTICOLO 8
Delega al Governo in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata,
temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni
ripartite
Il Governo è
delegato a emanare, su proposta del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali
ed entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte alla
disciplina e/o alla razionalizzazione delle tipologie di lavoro a chiamata,
temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni
ripartite, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riconoscimento di una indennità cosiddetta di disponibilità
a favore del lavoratore che garantisca nei confronti del datore di lavoro la
propria disponibilità allo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo
o intermittente, così come individuate dai contratti collettivi stipulati
da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente rappresentative
su scala nazionale o territoriale o, in via provvisoriamente sostitutiva, per
decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, e in ogni caso prevedendosi
la possibilità di sperimentazione di detta tipologia contrattuale anche
per prestazioni rese da persone inoccupate o disoccupate con meno di 25 anni
di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che
siano stati espulsi dal ciclo produttivo in funzione di processi di riduzione
o trasformazione di attività o di lavoro e iscritti alle liste di mobilità
e di collocamento; eventuale non obbligatorietà del prestatore di rispondere
alla chiamata del datore di lavoro, non avendo quindi titolo a percepire la
predetta indennità ma con diritto di godere di una retribuzione proporzionale
al lavoro effettivamente svolto;
b) con riferimento alle prestazioni di lavoro temporaneo: 1) ricorso alla forma
del lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1 del Dlgs 6 settembre 2001
n. 368 ovvero alla forma della fornitura di lavoro temporaneo di cui alla legge
24 giugno 1997 n. 196 anche per soddisfare le quote obbligatorie di assunzione
di lavoratori disabili e appartenenti a categorie assimilate; 2) completa estensione
al settore agricolo del lavoro temporaneo tramite agenzia, con conseguente applicabilità
degli oneri contributivi di questo settore;
c) con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative: 1) identificazione
dei criteri temporali di durata della prestazione e/o economici di ammontare
del corrispettivo rilevanti ai fini della differenziazione di detta fattispecie
contrattuale rispetto alle collaborazioni di natura meramente occasionale; 2)
riconduzione della fattispecie a uno o più progetti o programmi di lavoro
o fasi di esso; 3) previsione di tutela fondamentali a presidio della dignità
e della sicurezza dei collaboratori, anche nel quadro di intese collettive;
4) ricorso, ai sensi del successivo articolo 10, ad adeguati meccanismi di certificazione;
d) ammissibilità di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, in
generale e con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale,
rese a favore di famiglie e di enti con e senza fine di lucro, da disoccupati
di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque
non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, regolarizzabili
attraverso la tecnica di buoni corrispondenti a un certo ammontare di attività
lavorativa, ricorrendo, ai sensi del successivo articolo 10, ad adeguati meccanismi
di certificazione;
e) ammissibilità di prestazioni ripartite fra due o più lavoratori,
obbligati in solido nei confronti di un datore di lavoro, per l'esecuzione di
un'unica prestazione lavorativa.
ARTICOLO 9
Delega al Governo in materia di certificazione dei rapporti di lavoro
Al fine di ridurre
il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro, con esclusione
dei rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, il Governo
è delegato a emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, disposizioni in materia di certificazione del
relativo contratto stipulato tra le parti, ispirate ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) carattere volontario e sperimentale della procedura di certificazione;
b) individuazione dell'organo preposto alla certificazione del rapporto di lavoro
in enti bilaterali costituiti a inziativa di associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente rappresentative, ovvero presso strutture pubbliche
aventi competenze in materia;
c) definizione delle modalità di organizzazione delle sedi di certificazione
e di tenuta della relativa documentazione;
d) indicazione del contenuto e della procedura di certificazione;
e) in caso di controversia sulla esatta qualificazione del rapporto di lavoro
posto in essere, valutazione da parte della autorità giudiziaria competente
anche del comportamento tenuto dalle parti in sede di certificazione.
ARTICOLO 10
Delega al Governo in materia di altre misure temporanee e sperimentali a sostegno
dell'occupazione regolare, nonché incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato
Ai fini di sostegno
e incentivazione della occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato,
il Governo è delegato a introdurre in via sperimentale, entro il termine
di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni
relative alle conseguenze sanzionatorie a carico del datore di lavoro in caso
di licenziamento ingiustificato ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604
e successive modifiche, in deroga all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300 prevedendo in alternativa il risarcimento alla reintegrazione, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) conferma dei divieti attualmente vigenti in materia di licenziamento discriminatorio
a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, licenziamento della
lavoratrice in concomitanza con il suo matrimonio a norma degli articoli 1 e
2 della legge 9 gennaio 1963 n. 7 e licenziamento in caso di malattia o maternità
a norma dell'articolo 2110 del Codice civile;
b) applicazione in via sperimentale della disciplina per la durata di quattro
anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, fatta salva la possibilità
di proroghe in relazione agli effetti registrati sul piano occupazionale;
c) identificazione delle ragioni oggettive connesse a misure di riemersione,
stabilizzazione dei rapporti di lavoro sulla base di trasformazioni da tempo
determinato a tempo indeterminato, politiche di incoraggiamento della crescita
dimensionale delle imprese minori, non computandosi nel numero dei dipendenti
occupati le unità lavorative assunte per il primo biennio, che giustifichino
la deroga all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
ARTICOLO 11
Esclusione
Le disposizioni degli articoli da 1 a 10 non si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni ove non siano espressamente richiamate.
ARTICOLO
12
Delega al Governo in materia di arbitrato nelle controversie individuali di
lavoro
Al
fine di ridurre il contenzioso in materia di controversie individuali di lavoro,
il Governo è delegato a emanare, su proposta del ministro della Giustizia,
di concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, e con il ministro
della Funzione pubblica, entro il termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia
di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, abrogando l'articolo
412-ter e modificando parzialmente l'articolo 412-quater del Codice di procedura
civile e ogni altra norma in contrasto con la presente delega, sostituendoli
con disposizioni ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) natura volontaria della compromissione in arbitri delle controversie individuali
di lavoro, direttamente ovvero a opera delle associazioni rappresentative dei
datori e prestatori di lavoro cui essi aderiscano o conferiscano mandato;
b) forma scritta della clausola compromissoria contenente, a pena di nullità
il termine per l'emanazione del lodo, nonché i criteri per la liquidazione
dei compensi spettanti agli arbitri;
c) possibilità delle parti in qualunque fase del tentativo di conciliazione,
o al suo termine in caso di mancata riuscita, di affidare allo stesso conciliatore
il mandato a risolvere in via arbitrale le controversie;
d) superamento del divieto di compromettibilità in arbitri delle controversie
individuali aventi a oggetto diritti dei lavoratori derivanti da disposizioni
inderogabili di legge o di contratti collettivi, affermandosi conseguentemente
il lodo secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento;
e) decadenza del collegio arbitrale allo spirare del termine di incarico senza
emissione del lodo;
f) alternatività fra risarcimento del danno con quantificazione interamente
rimessa al collegio arbitrale e reintegrazione nel posto di lavoro, a discrezione
del collegio arbitrale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, legge
20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni;
g) impugnabilità, in un unico grado e davanti alla Corte di appello,
del lodo arbitrale, soltanto per vizi procedimentali;
h) immediata esecutività del lodo, nonostante l'impugnazione proposta
ai sensi della lettera g), a seguito del deposito presso la cancelleria del
giudice;
i) istituzione di collegi o camere arbitrali stabili, distribuiti su tutto il
territorio nazionale.
ARTICOLO 13
Disposizioni finali
1. Gli schemi
dei decreti legislativi di cui agli articoli che precedono, deliberati dal Consiglio
dei ministri e corredati da una apposita relazione cui è allegato il
parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sentite le associazioni sindacali rappresentative dei datori e prestatori
di lavoro, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno
antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa
delega.
2. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade
dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono
il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine
per l'espressione del parere decorra inutilmente i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui ai commi 1 e 12, il Governo può emanare eventuali disposizioni
modificative e correttive con le medesime modalità di cui ai commi 1
e 2 e nel rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi.
4. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato.