UNA SOLUZIONE GIURIDICA
A 26 MESI DI DISOBBEDIENZA
Apriamo la discussione sulla necessità di arrivare alla presentazione di una proposta di legge popolare
Alcune riflessioni sotto il profilo giuridico
dell'avv. Paolo CogniniIpotesi di proposta di legge
Gennaio 2004
Settembre 2003
Abbiamo chiarito da tempo che la guerra si presenta in forme completamente nuove, svincolate dal tradizionale rapporto di alleanza o conflitto tra gli stati-nazione. Nell'Impero non c'è più un "fuori": la guerra conseguentemente non può essere che guerra civile, su questo piano confondendosi con l'azione di polizia interna. I generali diventano funzionari delle forze dell'ordine, giudici e legislatori. L'azione di polizia aggiunge alla funzione repressiva quella ordinativa delle linee del pensiero unico della modernità. Non stati-nazione da collocare nella gerarchia imperiale, ma principalmente assoggettamento delle moltitudini che si muovono su fronti di opposizione al suo interno.
Nel luglio 2001 questo scenario si è nitidamente rappresentato per le strade di Genova. Il governo appena insediatosi, affilati gli strumenti lasciatigli dalla sinistra e indossata la camicia nera, ha coerentemente dato continuità alle giornate di Napoli e Goteborg trasformando in una sanguinosa prova tecnica di guerra civile un'occasione senza precedenti di coesione fattiva tra anime diverse e massificate del movimento dei movimenti. Ciò gli è valso "sul campo" l'ingresso a pieno titolo nella governance imperiale e ha segnato uno slittamento drastico dei confini dell'uso della forza dispiegata dalle polizie/esercito. Sperimentazione sul teatro di battaglia, diretta da ministri e onorevoli della repubblica avvalendosi di quattro corpi di polizia interna; sperimentazione mediatica, orchestrata attraverso il monopolio, a contrastare i mille occhi elettronici bene aperti dal movimento in quelle giornate; sperimentazione giudiziaria organizzata attraverso un sistema intrecciato di falsificazioni poliziesche e azzardi giuridici.
Mentre il legislatore sembra completamente assorbito dalla necessità di confezionare leggi che sottraggano personaggi della coalizione governativa alle pendenze giudiziarie ( dalle nuove norme sul falso in bilancio alla vanificazione delle rogatorie internazionali fino al ripristino dell'immunità parlamentare ) una parte consistente della società civile sente di dover prendere le difese di una magistratura oggetto di attacchi sempre più violenti mirati a screditarne il ruolo.
E' necessario così ricordare alcuni altri appuntamenti che riguardano parte di questa magistratura.
Quello con la verità in ordine all'assassinio di Carlo Giuliani. Dove per verità non si intende solo l'identificazione dell'esecutore materiale e la chiarificazione della sua volontà omicida, ma soprattutto l'identificazione dei mandanti. L'ordinanza con cui il gip Elena Daloiso, su richiesta del pm Silvio Franz, dispone l'archiviazione del procedimento può solo suonare offensiva, non certo paralizzante la ricerca delle responsabilità.
Quello con i giudici di Cosenza, pm Domenico Fiordalisi e gip Nadia Plastina, responsabili nel novembre scorso di venti ordini di cattura e quarantadue denunce per associazione sovversiva, cospirazione politica mediante associazione, propaganda sovversiva ed altro ancora. Il tutto sulla scorta di più di mille pagine di dossier piazzato porta a porta dal Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, organizzato secondo le antiche coordinate del teorema giudiziario di cui è esperto indiscusso l'allora comandante del raggruppamento, il generale Giampaolo Ganzer, già uomo di punta del gen. Dalla Chiesa. Oggi promosso a più alti uffici.
Quello nuovamente a Genova a seguito di provvedimenti diversamente restrittivi della libertà per quattordici indagati per le giornate del luglio, emanati dopo più di un anno e dopo che tutti gli arresti eseguiti alla Diaz si sono rivelati un abuso. Un'ordinanza ancora del gip Daloiso, decisamente lontana dalle rozzezze dei giudici cosentini, che introduce nuove fattispecie giuridiche: la compartecipazione materiale e la compartecipazione psichica in un quadro di imputazioni varie tra cui spicca il reato di devastazione e dietro le quali si intravedono il fili della tessitura di possibili reati associativi (attraverso la compartecipazione psichica siamo tutti corresponsabili). Inchiesta che va a sommarsi a decine di altre denunce "sparse".
Quello ancora a Genova con gli scenari possibili a seguire il deposito della chiusura delle indagini relative alle violenze, gli abusi e i falsi contestati a 73 fra dirigenti, funzionari e agenti delle diverse polizie, in particolare relativamente alla mattanza della Diaz e la gestione sanguinaria della caserma di Bolzaneto. Tutti promossi anche loro. Ma questa volta traspare anche negli atti giudiziari il delinearsi in verticale delle responsabilità: non schegge impazzite, ma ordini da eseguire. Una regia, una gestione consapevole. Nomi e cognomi conosciuti da tempo. Il ministro dell'interno "non accetta giudizi sommari" perché sa bene chi sono gli aggrediti e chi gli aggressori: ai poliziotti la solidarietà sua e del suo partito, gli aggressori siamo noi. E questo non è un giudizio sommario.
Quelli infine ancora in corso di allestimento presso le procure di un numero imprecisabile di città in relazione all'opposizione radicale messa in campo prima, durante e dopo l'aggressione militare delle amministrazioni Bush e Blair in terra irachena. Mettendo in gioco, come sempre, solo i nostri corpi inermi a difesa di vite lontane migliaia di chilometri.
La discussione interna al movimento di questi due anni - sintetizzata ultimamente nelle giornate al Buridda e a Riva del Garda - ha sottolineato quanto la gente di Genova sia stata la punta di diamante di una moltitudine che vuol farsi padrona di sé stessa, che non può più accettare l'onnipotenza del mercato e dei valori di scambio, né le coordinate di guerra che si vogliono imporre ad ogni forma di conflitto. Moltitudine che s'ingegna nello stare assieme sperimentando il costruire comune, l'essere comuni. Che vuole esprime ed esprime singolarità e cooperazione plurali come potere costituente di un nuovo mondo. Una moltitudine che in questi due anni è cresciuta in maniera tale da poter sviluppare, su tutti i piani, prospettive verso le quali le forze politiche devono piegarsi.
In questa consapevolezza crediamo sia giunto il momento di aprire una campagna che, attraverso la raccolta di firme per la presentazione di una legge popolare, ponga con forza la necessità di una soluzione giuridica per tutti i reati contestati dalle giornate di Genova, alle giornate contro la guerra, fino ai giorni nostri.
Questo non come contropartita alla più che verosimile impunità che attende quei (pochi) esponenti delle forze dell'ordine oggetto di indagine della magistratura genovese. Non ci interessano improbabili condanne e ancora meno impossibili carcerazioni: la verità è l'unica cosa che ci sta a cuore e buona parte di essa è ormai da tempo sotto gli occhi di chi non si rifiuta di vedere. La magistratura genovese farà il suo lavoro. Ma è giunto il momento di imporre al legislatore la necessità di una sperimentazione di segno diverso da quella elaborata finora a tutela del presidente del consiglio e dei suoi vassalli. Che abbia la forma dell'amnistia mirata o che si definisca in una nuova fattispecie giuridica è in ogni caso necessario imporre un provvedimento fondato su una verità storica e non processuale: le giornate di Genova sono state il teatro di un'aggressione belligerante e premeditata contro il movimento in ogni sua componente. Tutti gli indagati si sono difesi e certuni non hanno nemmeno avuto modo di farlo, così come è stato per gli arrestati alla Diaz. E' stata legittima difesa. E non erano estintori quelli che adoperavano i vari robocop.
Allo stesso modo è stata legittima difesa ogni iniziativa connessa al tentativo di paralizzare o quantomeno contrastare l'aggressione armata contro il popolo iracheno, giustificata da un sistema di falsità che riproduce a diversa grandezza scalare le falsità organizzate dalle polizie interne.
E' necessario da subito sviluppare iniziativa in questo senso convogliandovi tutti coloro che credono in un paradigma di modello globale di democrazia assoluta, radicale, fondata sui principi dell'universalità, della pace, del reddito di cittadinanza. E' un movimento che ha saputo trasformare il linguaggio politico e la stessa consapevolezza e coscienza della realtà politica, è un movimento che è possibile far convergere verso questo obiettivo. Si è dimostrato capace di essere protagonista costituente di invenzione, di definizione concreta. E' una battaglia che può condurre e vincere.
Disobbedienti nord est
Alcune riflessioni sotto il profilo giuridico
INTRODUZIONE
Le riflessioni che seguono vogliono essere un primo tentativo di individuare la possibile ricaduta sul piano tecnico-giuridico del ragionamento avviato in ordine alla prospettiva di una soluzione giuridica per la "non-punibilità" dei reati contestati nel quadro di Genova 2001 e nel quadro delle mobilitazioni contro la guerra. Premettere la finalità tecnico-giuridica del ragionamento credo che sia necessario per evitare possibili confusioni o equivoci: lo strumento tecnico, ed il ragionamento giuridico che lo sostiene, devono essere collocati in un rapporto di massima funzionalità con il fondamento politico di una ipotetica proposta di legge, ma i due piani non sono, per loro natura, sovrapponibili: ciò significa che il ragionamento giuridico non può consistere nella pura e semplice trasposizione sul piano tecnico del no stro ragionamento politico. Occorre, cioè, "tradurre" senza viversi la "traduzione", che evidentemente media con le categorie giuridiche, come riduzione del fondamento politico, che, invece, dovrebbe "dettare" la configurazione tecnica senza, per questo, esaurirsi in essa. Credo, inoltre, che sia metodologicamente corretto, prima ancora di configurare dettagliatamente i possibili strumenti tecnici finali, confrontarsi sul dispositivo di massima che la proposta di legge dovrebbe articolare: le riflessioni che seguono, quindi, si propongono di "abbozzare" una prima geografia delle categorie giuridiche che potremmo utilizzare nel confezionamento di un´eventuale proposta di legge.
Un primo nodo, che ritengo sia preliminare a qualsiasi ragionamento giuridico sulla proposta di legge, riguarda la scelta di fondo tra una proposta di legge, che si esaurisce in un provvedimento specifico ed ad hoc su Genova 2001 e sulle mobilitazioni contro la guerra, ed una proposta di legge che, invece, pur comprendendo un simile provvedimento, lo contestualizza all´interno di una prospettiva di modifica normativa di più ampio respiro, dove per modifica normativa intendiamo l´introduzione nell´ordinamento giuridico di nuovi strumenti di sottrazione della conflittualità sociale alla responsabilità penale. Personalmente ritengo che sia di gran lunga preferibile praticare la seconda opzione, non solo perché garantirebbe un livello più avanzato e qualificato sia della proposta sia della sua agibilità, ma anche perché la stessa rivendicazione di una "non-punibilità" per i fatti di Genova e per quelli connessi alle mobilitazioni contro la guerra ne uscirebbe rafforzata: è evidente, infatti, che se un evento storico è tale da produrre modificazioni normative di carattere generale, configurandosi, pertanto, come luogo (spazio fisico) e momento (spazio storico) di precipitazione di limiti e contraddizioni dell´ordi namento giuridico, tale evento non può essere trattato dallo stesso ordinamento con gli ordinari strumenti a sua disposizione, ma impone la necessità di un approccio particolare e specifico, impone, per l´appunto, la necessità di una soluzione giuridica. Se ci poniamo su questo asse di ragionamento, risulta evidente che il baricentro del "lavoro giuridico", e la parte più complessa di esso, tende a concentrarsi sull´individuazione dei nuovi strumenti di sottrazione delle moltitudini agenti alla responsabilità penale, rispetto ai quali la "non-punibilità" per i fatti di Genova e per le mobilitazioni contro la guerra si inserirebbe come naturale premessa e logica conseguenza.
Individuare "nuovi strumenti di sottrazione" non è un´operazione facile: essa, infatti, oltre a richiedere una dettagliata definizione tecnica di tali strumenti, implica l´inaugurazione di un nuovo spazio giuridico, che non sia riducibile alle fattispecie già codificate Per il momento preferirei concentrarmi sul secondo aspetto della questione, ovverossia l´individuazione dello spazio giuridico, per lasciare, poi, la definizione strettamente "codicistica" degli strumenti di sottrazione ad una fase successiva della riflessione. Parlerò, quindi, genericamente di "dispositivo di sottrazione", intendendo, con questo, un insieme di scriminanti, cause di non-punibilità ed attenuanti che, a fronte di determinate circostanze e condizioni, opera a garanzia delle moltitudini in movimento, e di "dispositivo di non-punibilità", riferendomi, con questo, genericamente all´idea di una soluzione giuridica per i fatti di Genova e per le azioni compiute contro la guerra. Individuare lo spazio giuridico significa, innanzitutto, individuare le circostanze e gli elementi di fatto e di diritto in presenza dei quali un eventuale dispositivo di sottrazione diventerebbe operativo. Per mantenere la necessaria coerenza giuridico- normativa del nostro ragionamento dobbiamo sempre tenere ben presente la premessa: se sosteniamo, nel caso del contro-G8, che Genova 2001 rappresenta il luogo storico e fisico di "precipitazione" di un limite dell´ordinamento dato, il dispositivo che andiamo a proporre come reazione/risposta all´avvenuta precipitazione dovrà più che mai fare leva sulle caratteristiche specifiche della vicenda Genovese, piuttosto che sulle sue caratteristiche "generiche", dove per caratteristiche "generiche" intendo quelle che usualmente segnano ogni manifestazione che comprenda al suo interno la rottura di divieti e l´inosservanza di obblighi.
Tanto più la nostra proposta riuscirà a radicarsi sulle specificità della vicenda genovese e delle mobilitazioni contro la guerra, tantopiù essa risulterà "agibile" e tantopiù risulterà "credibile" la rivendicazione di una soluzione che preveda la "non-punibilità" per i reati contestati in quelle circostanze. Va qui precisato che il concetto di "specificità" non va confuso con quello di "episodicità", cioè con un evento che apre e chiude una parentesi: al contrario, la valenza "specifica" di Genova e delle mobilitazioni contro la guerra sta proprio nell´aver rappresentato in maniera cruda e diretta modificazioni intervenute a livello strutturale e, per questo, tendenzialmente permanenti. Tuttavia, la stessa necessità di attribuire la massima valorizzazione alla specificità degli eventi che si pongono a fondamento di una modifica normativa, ritengo che renda difficile individuare, sotto il profilo tecnico-normativo, un´unica soluzione giuridica per entrambe le situazioni: rischieremmo, nel tentativo di accumunare il dispositivo di sottrazione, di valorizzare più le caratteristiche "generiche" degli eventi, piuttosto che quelle specifiche, indebolendo di molto il fondamento giuridico-normativo della proposta di legge e facilitandone l´inibizione dei percorsi. So tto il profilo, infatti, delle categorie giuridiche utilizzabili nell´ambito di una proposta di legge, lo "specifico" di Genova e lo "specifico" delle mobilitazioni contro la guerra insistono su due spazi giuridici diversi: l´una sulle modalità di gestione del cosiddetto "ordine pubblico", l´altra sulla sussistenza in sé di un contesto di guerra. Credo, pertanto, che sia più efficace ragionare su due diversi dispositivi di sottrazione, anche perché la continuità tra Genova 2001 e le mobilitazioni contro la guerra va affermata, piuttosto che sul piano strettamente tecnico-giuridico, sul fondamento politico della proposta di legge. Procedendo sulla linea di ragionamento sin qui abbozzata, provo a formulare alcune prime ipotesi1 - GENOVA 2001
Senza dubbio l´elemento che principalmente caratterizza le giornate genovesi sotto il profilo delle dinamiche repressive, riguarda proprio le modalità di gestione del cosiddetto "ordine pubblico": anche nell´immaginario collettivo, che generalmente tende a fissare le specificità che caratterizzano un evento di grande rilievo, le modalità di funzionamento del dispositivo repressivo si sono depositate come tratto caratteristico delle giornate genovesi, spesso persino come "trauma" ancora non rimosso. Occorre, però, precisare, anche se potrebbe apparire pleonastico, che la specificità genovese non sta tanto nei singoli episodi di violenza poliziesca, ma sulla gestione globale dell´ordine pubblico, sulle chiare e precise catene di comando che hanno tenuto in costante connessione i "battaglioni dell´impero" con i responsabili di governo e che hanno trasformato "...in una sanguinosa prova tecnica di guerra civile un´occasione senza precedenti di coesione fattiva tra anime diverse e massificate del movimento dei movimenti..." (mi riporto al documento "Una soluzione giuridica a 26 mesi di disobbedienza" di cui condivido pienamente l´articolazione politica).
Una modalità di gestione globale dell´ "ordine pubblico" che a Genova manifesta chiaramente la sua natura strutturale e non, come vorrebbero "alcuni", episodica, semplice frutto di una recuperabile devianza dalle invalse garanzie costituzionali. Credo che, forse, è proprio questo il punto da cui partire nella prospettiva di confezionare attraverso una proposta di legge un nuovo dispositivo dei sottrazione a vantaggio delle moltitudini in movimento. Il "nostro" codice penale prevede diverse fattispecie di reato che puniscono l´abuso del pubblico ufficiale, così come prevede un generico diritto di resistenza all´azione vessatoria del pubblico ufficiale che abusa delle sue funzioni. Tuttavia si tratta sempre di fattispecie di reato che assumono l´abuso del pubblico ufficiale come fatto individuale, come episodio, più o meno grave, sempre, però, assunto come devianza da un ordine strutturale inevitabilmente legittimo e conforme alle fondame ntali garanzie costituzionali. Che l´ordinamento giuridico muova da un simile paradigma è del tutto logico: prevedere la possibilità che si configuri un "abuso" nella gestione dell´ "ordine pubblico" come fenomeno globale e strutturale, che prescinde e travalica anche le responsabilità dei singoli "pretoriani", significherebbe riconoscere un limite profondo delle capacità "ordinative" del sistema giuridico "democratico". Eppure è proprio questo il limite che, con assoluta chiarezza, precipita nelle giornate genovesi e che la proposta di legge dovrebbe riuscire, in qualche maniera, a "formalizzare", incuneandosi in uno spazio giuridico-normativo che, a mio avviso, va individuato nell´ "abuso collettivo e generalizzato" non tanto delle funzioni individuali del singolo pubblico ufficiale, quanto, piuttosto dell´ordine pubblico in quanto tale, che, "abusato" si trasforma in atto di guerra civile: se Genova è stata "una sanguinosa prova tecnica di guerra civile", che configura l´affermarsi strutturale di una nuova modalità di gestione dell´ "ordine pubblico", è necessario che l´ordinamento giuridico ne prenda atto, anche se, prendendone atto, finisce (per noi giustamente) con il riconoscere il proprio irreversibile limite storico e politico. "Prendere atto" in questo caso significherebbe assumere la possibilità che, in determinati contesti, si verifichi un "abuso collettivo e generalizzato" dell´ordine pubblico, a fronte del quale diventa logico e necessario prevedere un diritto di resistenza all´ "abuso" altrettanto collettivo e generalizzato. La vicenda genovese, da questo punto di vista, risulta assolutamente esemplificativa, essendo del tutto evidente che il problema giudiziario su Genova non sarà mai riducibile alla quantità dei procedimenti penali aperti a carico dei guardiani dell´Impero: se anche gli indagatori genovesi perseguissero meticolosamente tutte le singole e specifiche responsabilità dei guardiani, residuerebbe, comunque, la parte peggiore di Genova che non è data dalla semplice sommatoria degli episodi di violenza consumate ai danni dei manifestanti, ma dalla sua natura di "atto di guerra civile" e soprattutto residuerebbe la valenza "scriminante" che il riconoscimento dell´avvenuto "atto di guerra civile" dovrebbe dispiegare sui comportamenti assunti dalle moltitudini. Una valenza scriminante più che legittima: in un contesto in cui un´intera moltitudine, che secondo il linguaggio codicistico verrebbe definita "folla", viene sottoposta ad un abuso "collettivo e generalizzato", risulta assolutamente impossibile definire in maniera personalizzata dove arriva la legittima resistenza e dove inizia il reato, dove arriva il comportamento cosciente e dove, invece, inizia quello dettato dalla paura e dall´istinto all´auto-conservazione. Se già il codice penale prevede come attenuante "l´aver agito per suggestione di una folla in tumulto"( art.62, comma 3) riconoscendo, implicitamente, che in una dimensione di tensione massificata i comportamenti individuali vengono inevitabilmente condizionati, cosa dovrebbe giustamente prevedere per le azioni compiuti nel caso di una "folla" sottoposta al tiro incrociato delle armi da fuoco, ai cellulari lanciati per investire, alla pioggia di gas micidiali ed ai pestaggi a sangue? Credo che, seguendo questa linea di ragionamento, potremmo lavorare ad un primo dispositivo di sottrazione, che potremmo definire "legittima resistenza" (espressione che ci aiuta ad evocare l´idea di una "legittima difesa collettiva"), e che, composto da un insieme di cause di non punibilità e di attenuanti, diventerebbe operativo ogni qual volta gli elementi di fatto e di diritto configurino una ipotesi di "abuso d´ordine pubblico". Una volta definito il dispositivo di sottrazione, la rivendicazione di una "non-punibilità" per i reati co ntestati in occasione dei fatti di Genova, dovrebbe essere, in ogni caso, mantenuta in sè e non ridimensionata in una applicazione retroattiva delle fattispecie di "legittima resistenza" e di "abuso d´ordine pubblico": una rivendicazione che andrebbe a radicarsi nella pretesa di riconoscimento del carattere extra-ordinario della vicenda genovese, di un evento, cioè, ingestibile con gli strumenti ordinari in quanto evento giuridico "originario", storicamente collocato tra la precipitazione di un particolare assetto normativo e la sua successiva modifica.2- MOBILITAZIONI CONTRO LA GUERRA
In questo caso lo "specifico" da cui derivare un nuovo dispositivo di sottrazione di portata generale e su cui costruire la "non-punibilità" per le azioni compiute nel corso delle mobilitazioni, credo che non possa essere collocato tanto sul piano della gestione dell´ordine pubblico, come per Genova, quanto, piuttosto, sulla stessa sussistenza di u n contesto di guerra all´interno del quale le azioni assumono l´elemento motivazionale e vengono compiute. In sostanza, ad un primo approccio, lo "specifico" delle mobilitazioni contro la guerra porterebbe ad individuare il dispositivo di sottrazione nell´attribuzione di una valenza "scriminante" al fatto stesso del configurarsi dell´evento bellico (uso il termine "configurarsi" per comprendere temporalmente anche le azioni compiute prima dell´avvio delle operazioni di guerra in senso stretto), valenza "scriminante" che andrebbe a dispiegare i suoi effetti sulle azioni finalizzate ad impedirlo o a farlo retrocedere. Se dal punto di vista politico un simile ragionamento risulta ineccepibile, la sua traduzione sul piano tecnico-giuridico appare, invece, difficoltosa. Tale difficoltà è data principalmente dal fatto che la guerra, per il nostro ordinamento, è un´opzione prevista e "tutelata", tantochè ad essa sono ricollegati effetti "inaspritori ", piuttosto che "scriminanti", dei dispositivi repressivi. Qualcuno potrebbe proporre di aggirare l´ostacolo distinguendo lo stato di guerra dichiarato da quello non dichiarato, oppure richiamandosi al ripudio costituzionale della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali, distinguendo, così, la cosiddetta guerra di difesa da quella di offesa. Personalmente non credo che un simile ragionamento ci porterebbe lontano: non solo perché abbasserebbe notevolmente il rapporto di funzionalità tra lo strumento tecnico-giuridico ed il fondamento politico della proposta di legge, ma anche perché vincoleremmo il dispositivo di sottrazione a parametri storicamente "saltati". Nell´epoca, infatti, delle "operazioni di polizia internazionale" e della "guerra al terrorismo", fattispecie scriminanti che vincolano la loro operatività alla distinzione tra guerra di "offesa" e guerra di "difesa", tra guerra dichiarata e gue rra non dichiarata credo che nascano già atrofizzate. Per questo, forse, l´ostacolo può essere aggirato ricorrendo ad un altro tipo di operazione: se la guerra, in quanto tale, è una categoria organica all´ordinamento e per questo difficilmente utilizzabile in funzione "scriminante", possiamo, però, scomporre tale categoria per estrarne quegli aspetti che, anche per l´ordinamento, risultano inevitabilmente "riprovevoli" e indegni di tutela giuridica. Si potrebbe, ad esempio, immaginare un dispositivo di sottrazione che diventa operativo nel momento in cui le azioni sono finalizzate ad impedire o a far retrocedere atti/scelte/determinazioni destinati a produrre, o che stanno già producendo, il compimento di crimini contro l´umanità, di stragi di civili, di violazione dei diritti umani, di devastazione ambientale, di attentato alla salute, di violazione dei diritti del fanciullo ecc., proseguendo, così, in una elencazione la cui definizione lascio ad un momento successivo (un aspetto particolare da discutere riguarderà se e come introdurre, tra i vari parametri, quello relativo alla "violazione di sovranità"). Anche in questo caso, così come per Genova, la rivendicazione di un provvedimento ad hoc sulla "non-punibilità" delle azioni compiute contro la guerra si configurerebbe come naturale premessa e logica conseguenza del dispositivo di sottrazione di carattere generale, seguendo lo schema di ragionamento già sviluppato nell´Introduzione e nella parte relativa a Genova.
IPOTESI DI ABROGAZIONE - Un accenno. Ritengo, in ultimo, limitandomi, per il momento, ad un semplice accenno, che un´eventuale proposta di legge dovrebbe anche contenere l´abrogazione di una serie di ipotesi delittuose (ad es. artt. 266 "Istigazione di militari a disobbedire alle leggi"; 270 "Associazioni sovversive"; 271 "Associazioni antinazionali"; 272 "Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale"; 273"Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale"; 274 "Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale") che persino una buona parte della dottrina ufficiale ritiene configurare, di fatto, reati di opinione: tale abrogazione avrebbe rilevanti effetti anche su alcuni dei procedimenti in corso ed alzerebbe, senza ombra di dubbio, lo spessore e le implicazioni della nostra proposta.
JESI, 29/09/2003 Paolo Cognini - avvocato
23.1.04
UNA SOLUZIONE GIURIDICA A 26 MESI DI DISOBBEDIENZA:
IPOTESI DI PROPOSTA DI LEGGE
Dando seguito a quanto già articolato nel documento "Una soluzione giuridica a 26 mesi di disobbedienza: alcune riflessioni sotto il profilo giuridico" (30/09/2003), ho provato a formulare un'ipotesi possibile di proposta di legge: l'articolato contiene anche una proposta di modifica dell'art.416 c.p.(Associazione per delinquere) che nel mio precedente intervento non avevo trattato. Il testo è stato strutturato cercando di individuare un valido punto di equilibrio tra le
esigenze di sottrazione ai dispositivi punitivi, la forzatura dei confini dell'ordinamento giuridico e la "credibilità" della proposta di legge. Per evitare equivoci, voglio subito chiarire che quando parlo di "credibilità" della proposta di legge, faccio riferimento alla sua teorica possibilità di essere inserita all'interno dell'ordinamento giuridico vigente: solamente una proposta di legge che risulti "credibile" nell'accezione sopra specificata, sarà in grado, al di là del conseguimento dell'obiettivo finale della sua effettiva codificazione, di essere un valido strumento per l'emersione e l'estensione di un dibattito che partendo dalle problematiche connesse
ai nuovi meccanismi repressivi, ponga all'ordine del giorno l'elaborazione di dispositivi giuridici in contro-tendenza e riesca ad aprire nuovi spazi di garantismo "attivo": per garantismo "attivo"
intendo quella forma di garantismo che non si chiude nella rituale denuncia della violazione dei dispositivi di garanzia già esistenti, ma che assume la necessità e la priorità di una modifica dell'ordinamento giuridico.
IPOTESI DI PROPOSTA DI LEGGE
ART.1
Dopo l'art. 52 del codice penale, viene introdotto il seguente articolo:
Art.52 bis
LEGITTIMA RESISTENZA
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto
dalla necessità di resistere o, comunque, sottrarre sé od altri ad un
abuso d'ordine pubblico, quando questo determini il pericolo attuale di
un danno grave alla persona.
Si ha abuso d'ordine pubblico (1) quando, nell'ambito delle operazioni
di mantenimento o ristabilimento dell'ordine pubblico, il numero e la
natura delle violazioni di legge commesse da più pubblici ufficiali in
concorso tra loro, nonché il ruolo svolto nelle suddette violazioni dai
superiori gerarchici, seppur solo con condotte omissive, siano tali da
ingenerare il timore diffuso (2) di una sospensione di fatto delle
garanzie costituzionali (3).Note all'art. 1:
1. L'abuso d'ordine pubblico, così come definito nel secondo comma
dell'articolo, non configura una nuova ipotesi di reato imputabile al
pubblico ufficiale, bensì un fatto storico che, con il suo verificarsi,
determina l'operatività della causa di non punibilità prevista nel primo
comma. Ritengo che tale soluzione sia preferibile in quanto collegare
l'operatività della scriminante al verificarsi di un evento, piuttosto
che alla dimostrazione della penale responsabilità, in una nuova ipotesi
di reato, dei pubblici ufficiali in concorso tra loro, faciliti
l'accesso alla causa di non punibilità e risulti maggiormente
garantista: per fare un esempio, è possibile dimostrare il verificarsi
di un fatto anche se non sono stati identificati coloro che lo hanno
determinato.
2. Il riferimento al parametro del "timore diffuso" è stato scelto con
l'intento di far prevalere l'elemento soggettivo (psicologico) su
l'elemento oggettivo (storico). In sostanza, affinché si configuri un
abuso d'ordine pubblico, non è necessario che la sospensione delle
garanzie costituzionali si sia effettivamente verificata, ma è
sufficiente che l'azione violenta delle forze dell'ordine sia tale da
indurre, in coloro che la subiscono, una simile rappresentazione della
realtà. Ritengo che tale configurazione, oltre ad essere giusta sotto il
profilo contenutistico, risulti maggiormente efficace sotto il profilo
tecnico, in quanto ci sottrae dalla necessità di dimostrare
l'"oggettivo" verificarsi della sospensione delle garanzie costituzionali.
3. Il riferimento al parametro della "sospensione di fatto delle
garanzie costituzionali" assolve, a mio avviso, ad una duplice funzione:
da un lato ci evita di formulare un elenco dettagliato di ipotesi
specifiche che, poi, nella realtà fattuale potrebbero risultare
inadeguate o troppo vincolanti, dall'altro il fatto di configurare come
interfaccia di una legittima resistenza la sospensione delle garanzie
costituzionali , favorisce l'agibilità della proposta anche all'interno
di quelle aree di "garantismo istituzionale" comunque rilevanti
nell'iter di una proposta di legge.
ART. 2 (1)
Ai sensi dell'art.1 della presente legge, non è punibile chi ha commesso
il fatto nel corso delle manifestazioni tenutesi a Napoli, il giorno 17
marzo 2001, e a Genova, nei giorni 20 e 21 luglio 2001, se dal fatto non
sono derivate......... (2)
Note all'art. 2:
1. L'articolo sancisce una sorta di riconoscimento "ex lege"
dell'operatività della causa di non punibilità enunciata nell'art.1
nelle vicende giudiziarie derivate dalle manifestazioni tenutesi a
Napoli il 17 marzo 2001 e a Genova nei giorni 20 e 21 luglio dello
stesso anno: tale causa di non punibilità, per come precedentemente
configurata, è riferibile esclusivamente ai manifestanti.
2. Per completare l'articolo è necessario effettuare una ricognizione
preventiva dei procedimenti in corso così da porre un limite all'ambito
di operatività della causa di non punibilità che ricomprenda tutte le
contestazioni di reato già formulate.
ART. 3 (1)
Dopo l'articolo 51 del codice penale viene introdotto il seguente articolo:
Art.51 bis
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INGERENZA UMANITARIA
Non è punibile, se dal fatto non derivano lesioni personali perseguibili
d'ufficio né un pericolo per la pubblica incolumità, chi organizza,
promuove o, comunque, partecipa ad azioni pubbliche (2) di disobbedienza
civile (3) volte ad impedire, ostacolare o limitare la partecipazione
dello Stato ad operazioni internazionali a carattere militare, comunque
denominate, che integrino il rischio concreto di:
a) Strage di civili;
b) Devastazione ambientale;
c) Violazione della sovranità di altro Stato attraverso la violazione
dei confini territoriali con apparati e mezzi militari o ordigni
esplosivi; (4)
d) Violazione della sovranità di altro Stato attraverso la costituzione
di autorità governative straniere; (4)
e) Usurpazione delle risorse economiche e naturale di altro Stato; (4)
f) Violazione dei diritti fondamentali della persona e del fanciullo;
La causa di non punibilità di cui al comma 1 opera anche se ricorre uno
solo dei rischi sopra enunciati.
Se dal fatto sono derivate lesioni personali perseguibili d'ufficio, le
condizioni di cui al comma 1 operano quali circostanze attenuanti e
determinano una riduzione da 1/3 a 2/3 della pena in concreto applicabile.
Se dal fatto sono derivate lesioni personali per cui ricorrano le
circostanze aggravanti di cui all'art.583 c.p., le condizioni di cui al
comma 1 operano quali circostanze attenuanti comuni.
La circostanze attenuanti di cui al comma 2 e 3 del presente articolo
possono concorrere con le circostanze attenuanti comuni già previste
dall'art.62 c.p.Note all'art. 3:
1. L'intero articolo è stato pensato tenendo presente quello che
potrebbe essere il punto di maggiore equilibrio tra esigenze di
sottrazione ai dispositivi punitivi e la credibilità di una proposta
teoricamente destinata a diventare norma di legge all'interno
dell'ordinamento giuridico vigente. Occorrerà, comunque, effettuare una
ricognizione completa dei procedimenti in corso per verificare il grado
di copertura della norma così strutturata e per verificare l'eventuale
necessità di modificarla o integrarla.
2. Il riferimento alla dimensione pubblica dell'azione ritengo che sia
un passaggio giuridicamente obbligato in assenza del quale i confini
della causa di non punibilità sarebbero talmente ampi da risultare
immediatamente incompatibili con il resto dell'ordinamento giuridico.
3. Il riferimento al parametro della disobbedienza civile consente di
comprendere in un'unica espressione una molteplicità di ipotesi
altrimenti difficilmente catalogabili. Uso volutamente l'espressione
"disobbedienza civile" anziché "disobbedienza sociale" perché ritengo
che la prima sia più facilmente inseribile nel contesto dell'ordinamento
giuridico formalizzato, mentre ritengo che la seconda non possa (e non
debba), essere sottoposta ad un processo di codificazione.
4. I punti "c", "d" ed "e" potrebbero essere riassunti in un unico punto
che parla genericamente di "violazione della sovranità di altro Stato".
Ho scelto di articolare i punti "c", "d" ed "e" per evitare una
formulazione che accreditasse la sovranità statuale come valore assoluto
e la sua violazione come disvalore assoluto: nella formulazione
proposta, invece, il disvalore è relativo e riguarda solo alcune
modalità di violazione della sovranità, mentre altre, come quelle
riconducibili a pratiche di diplomazia dal basso, ne restano fuori.
ART. 4 (1)
La causa di non punibilità di cui all'art.51 bis, 1° comma, c.p., nonché
le circostanze attenuanti di cui all'art.51bis, 3° e 4° comma, c.p., si
applicano ai procedimenti in corso, qualunque sia lo stato o il grado
del procedimento.
Note all'art. 4:
1. Diversamente da quanto previsto dall'art.2 in relazione alle
mobilitazioni di Napoli e Genova, per le azioni attuate contro la guerra
la proposta di legge non articola una previsione di non punibilità
riferita a fatti specifici, già storicamente determinatisi, in quanto
l'estrema dilatazione temporale e la molteplicità dei contesti in cui
essi hanno avuto luogo renderebbe poco credibile una simile previsione
(oltretutto stiamo parlando di azioni che, come "eventi giuridici",
presentano un peso specifico certamente ridimensionato rispetto a quello
rivestito dalle vicende di Napoli e Genova). Ho ritenuto, pertanto, che
potesse essere una soluzione attestarsi su un livello che da un lato
configura il dispositivo di non punibilità e dall'altro ne sancisce
l'applicabilità ai procedimenti in corso, anche se tale livello non
esclude, diversamente da quanto previsto per Napoli e Genova, la
necessità di una battaglia processuale.ART. 5 (1)
Il primo comma dell'art.416 del codice penale viene così modificato:
Art.416
Associazione per delinquere
"Quando tre o più persone si associano "clandestinamente o, comunque, in
maniera occulta", allo scopo di commettere più delitti, coloro che
promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti,
per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni."Note all'art. 5:
1. L'utilizzo sempre più massiccio dell'ipotesi delittuosa prevista
dall'art.416 c.p. per colpire le articolazioni di movimento, concretizza
una strategia repressiva sottile ed efficace: evita il riscorso alla più
compromettente (per gli inquirenti) fattispecie dell'associazione
sovversiva e, nel contempo, garantisce un elevato livello di
repressione. Trovare uno strumento di natura giuridica in grado di
bloccare tale pratica non è facile: è evidente, infatti, che la
fattispecie dell'"associazione a delinquere" non è in alcun modo
abrogabile in quanto costituisce uno dei dispositivi portanti
dell'ordinamento penale. Poiché non è percorribile la strada
dell'abrogazione, l'altra opzione possibile consiste nella codificazione
di ciò che differenzia l'ipotesi delittuosa dell'associazione a
delinquere dalla realtà materiale e politica incarnata dalle
articolazioni di movimento: operazione, questa, altrettanto complessa in
quanto richiederebbe la normazione di parametri di natura politica e
sociale difficilmente codificabili. Alla luce di tali considerazioni, ho
cercato di estrapolare da tali parametri di natura politico-sociale
l'elemento più facilmente codificabile, ovverossia la loro dimensione
"pubblica": per questo la modifica proposta consiste nell'introduzione
nel primo comma dell'art.416 dell'espressione "clandestinamente o,
comunque, in maniera occulta". Ritengo che la soluzione ipotizzata sia
effettivamente praticabile: è del tutto evidente, infatti, che
l'ordinaria associazione a delinquere poggia sul carattere segreto sia
dell'accordo che del programma delittuoso, contrariamente a quanto si
verifica per le attività conflittuali messe in campo dai movimenti. Va,
inoltre, rilevato che un eventuale modifica dell'art.416 c.p.
dispiegherebbe i propri effetti anche sui procedimenti in corso: ai
sensi, infatti, dell'art.2, 2° comma, c.p. ".Nessuno può essere punito
per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato e,
se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali." ;
in ogni caso, ai sensi del medesimo articolo, 3° comma, ".Se la legge
del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si
applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo.".
ART. 6 (1)
Abrogazione dei reati di opinione
Sono abrogati i seguenti articoli del codice penale: 266 ( Istigazione
di militari a disobbedire alle leggi), 270 (Associazioni sovversive),
272 (Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale), 273(illecita
costituzione di associazioni aventi carattere internazionale), 274
(Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere
internazionale), 304 (Cospirazione politica mediante accordo), 305
(Cospirazione politica mediante associazione), 342 (Oltraggio a un Corpo
politico, amministrativo o giudiziario) e 415 (Istigazione a disobbedire
alle leggi).Note all'art. 6:
1. Va evidenziato che diversi degli articoli sopra elencati sono già
stati oggetto di pronunce di incostituzionalità da parte della Corte
Costituzionale: in particolare, sono stati dichiarati totalmente
illegittimi gli artt. 273 e 274, mentre sono stati dichiarati
parzialmente illegittimi gli artt.266 e 415. La strutturazione dell'art.
6 della proposta di legge, consistendo in una elencazione di ipotesi
abrogative, è agevolmente integrabile e/o modificabile, alla luce di
un'ulteriore ricognizione dei procedimenti in corso o di quelli
potenzialmente incardinabili.ART.7
Amnistia (1)
E' concessa amnistia:
a) Per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena
detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena
pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;
b) Indipendentemente dal limite di pena di cui al punto "a", per i reati
previsti dai seguenti articoli del codice penale:................(2)
L'amnistia di cui al comma 1 si applica a tutti i fatti avvenuti
dal..... fino al.......(2)
Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:
a) Si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;
b) Non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione
e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena
di specie diversa;
c) Si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze
aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o
dalle circostanze ad effetto speciale. Non si tiene conto delle altre
circostanze aggravanti;
d) Si tiene delle circostanza attenuante di cui all'art.98 del codice
penale, nonché di quelle previste dall'art.62 del medesimo codice.
Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle circostanze
di cui al comma 3 è accertata, dopo l'esercizio dell'azione penale,
anche dal giudice per le indagini preliminari, nonché dal giudice in
camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al dibattimento.
L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata
sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per
estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non
volerne usufruire.Note all'art.7
1. Amnistia e nuove cause di non punibilità non costituiscono percorsi
tra loro alternativi: si tratta di "strumenti" che operano su piani
diversi, che determinano implicazioni diverse (sia sotto il profilo
giuridico che sotto quello politico) ma che insistono sul medesimo
terreno della sottrazione ai dispositivi punitivi. Ritengo, pertanto,
che ai fini di una maggiore "copertura" della proposta di legge sia
preferibile prevedere entrambi gli "strumenti", in un rapporto di
reciproca complementarietà.
2. Per completare questa parte dell'articolo è necessario procedere ad
una preventiva ricognizione dei procedimenti in corso e di quelli
potenziali.Avv. Paolo Cognini