RAPPRESAGLIA O LEGITTIMA DIFESA?
Ma l'Onu giustifica le bombe
UMBERTO ALLEGRETTI

Nel giorno del poco meritato conferimento all'Onu e a Annan del premio Nobel per la pace e sotto il continuato orrore e terrore dell'intervento degli Stati uniti in Afghanistan, quanto può il diritto aiutare a valutare la situazione e corroborare il giudizio etico e politico di totale contrarietà a ogni principio di ragione e di umanità di questo intervento e di quelli promessi in futuro? Innanzitutto il sapere giuridico deve demistificare l'affermazione che le Nazioni Unite abbiano deliberato una qualsiasi autorizzazione all'uso della forza militare; poi, dato e non concesso che lo avessero fatto, deve chiarire che non potevano e non possono farlo senza rinnegare i più alti principi di civilità raggiunti nel mondo alla metà del XX secolo.
La giusta rabbia contro il comportamento complessivo delle Nazioni Unite non può spingersi a presupporre che esse abbiano autorizzato gli Stati Uniti o altri paesi all'uso della forza. La risoluzione del Consiglio di sicurezza del giorno seguente gli attentati si limita infatti ai punti seguenti: condanna il gravissimo evento come atto contrario alla pace e alla sicurezza nazionale che rende necessaria l'azione del Consiglio sulla base della Carta di San Francisco; impegna gli stati ad assicurare alla giustizia i terroristi, i mandanti e i complici; fa loro obbligo di raddoppiare gli sforzi e di incrementare la collaborazione contro il terrorismo in conformità delle convenzioni esistenti. Ciò fatto si riserva - altro elemento fondamentale - di prendere le ulteriori decisioni per rispondere al terrorismo.
La seconda e più elaborata risoluzione del 27 settembre impone agli stati di adottare una serie di misure di carattere finanziario da applicare ai fondi destinati al terrorismo da parte di qualunque organizzazione e di astenersi dal finanziare essi stessi o dall'appoggiare atti e organizzazioni terroristiche; li si impegna a combattere contro il terrorismo per prevenirlo e assicurare alla giustizia i colpevoli e a cooperare tra loro a questi fini; mette poi in piedi una Commissione per monitorare il seguito dato a questi obblighi, stabilendo ancora una volta di restare investito della questione per poter prendere ulteriori decisioni.
Nulla si trova in queste risoluzioni, come si vede, che autorizzi gli stati a impiegare la forza sul piano internazionale: si consente solo l'uso dei normali compiti di polizia interna, seppure in collaborazione tra loro. Semmai va detto con forza che i provvedimenti finanziari e molte altre azioni contro il terrorismo con base in Afghanistan erano già state rese obbligatorie per gli stati, individuando nominativamente bin Laden e le organizzazioni facenti a lui capo, fin dalla risoluzione numero 1333 del dicembre 2000.
Si può dunque sostenere che notevole parte della colpa dei fatti dell'11 settembre sia da ricondurre all'inerzia degli stati - e più di tutti proprio degli Usa - nel tagliare a bin Laden le fonti finanziarie e pratiche che gli consentono di operare; un'inerzia che può essere probabilmente ricondotta soprattutto alla volontà di non ostacolare le operazioni delle banche - con base in gran parte negli Usa e a Londra - implicate a fondo nei traffici illeciti di denaro.
L'intervento angloamericano andrebbe dunque qualificato come assolutamente unilaterale. In violazione dunque dei principi che stanno a base della Comunità internazionale, stabiliti nel 1945 con la Carta delle Nazioni Unite e recepiti nel diritto internazionale: il principio della rinuncia degli stati all'impiego della forza e l'obbligo di risolvere con mezzi pacifici tutte le loro controversie. Non smentisce quel principio la pretesa che i bombardamenti siano azioni difensive - considerate possibili dalla Carta contro aggressioni improvvise e finché il Consiglio di sicurezza non sia in grado di assumere decisioni per farvi fronte; i bombardamenti non sono atti di difesa ma di rappresaglia e il Consiglio, come abbiamo visto, è nella pienezza delle sue funzioni.
Il fatto che, dopo l'inizio dei bombardamenti, il Consiglio non li abbia condannati e il suo presidente di turno li abbia riconosciuti leciti (così come avvenne anche in Kosovo a cose fatte) non può modificare queste valutazioni. Semmai consente di estendere all'Onu - le cui operazioni non sono che il prodotto degli stati e del loro voto - il giudizio di grave illegalità che grava sui singoli paesi che attuano o appoggiano l'intervento.
Infatti le Nazioni Unite possono usare la forza come mezzo estremo - fallito ogni altro tentativo - per risolvere le questioni internazionali, ma possono falo solo in modo limitato e controllato, non con una guerra indiscriminata. E lo debbono fare con i propri uomini, non delegando gli stati; né possono evitare di sconfessarli quando essi agiscono arbitrariamente. A comportamenti opposti - in Iraq, Bosnia, Kosovo... - siamo stati a lungo abituati durante la guerra fredda e anche dopo, nonostante le prime speranze del post-89; ma non c'è ragione per allineare il giudizio alla brutalità dei fatti.
Bisogna esser lucidi, valutare le conseguenze di una rinuncia alla condanna di violazioni tanto gravi del diritto internazionale maturato dopo le due guerre mondiali. Il Novecento ha saputo uscire dallo stato di natura hobbesiano nei rapporti internazionali, stabilendo vincoli giuridici positivi e istanze giudiziarie, mentre prima la reazione alle ingiustizie era affidata alla volontà, spesso altrettanto ingiusta, del più forte. Voglamo tornare 60 anni indietro, o impegnarci perché quella soglia sia valicata per sempre, e si possa solo avanzare, senza più guerre, verso una vera capacità di governo umano dei
rapporti tra i popoli?

13.10.2001 da Ilmanifesto