TURCHIA
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Strasburgo)
CASO OCALAN contro TURCHIA
SENTENZA del 12 marzo 2003 Ricorso n° 46221/99


1 Principali fatti

Abdullah Ocalan, un cittadino turco nato nel 1949 ed ex dirigente del Partito degli Operai del Kurdistan (PKK), è attualmente detenuto nel carcere di Imrali (Bursa, Turchia).

Al tempo degli eventi in questione, le giurisdizioni turche avevano emesso sette mandati di arresto del sig. Ocalan ed un mandato di ricerca (avviso rosso) era stato distribuito dall' Interpol. Il ricorrente era accusato di aver fondato una banda armata con l'obiettivo di distruggere l'integrità territoriale dello Stato turco e di essere stato l'istigatore di atti di terrorismo che avevano comportato incidenti mortali.

Il 9 ottobre 1998 il ricorrente è stato espulso dalla Siria, dove aveva risieduto da molti anni. Egli pertanto se ne andò in Grecia, in Russia, in Italia ed ancora in Russia ed in Grecia prima di andare nel Kenia, dove, sulla sera del 15 febbraio 1999, nelle circostanze oggetto di controversia tra le parti è stato preso a bordo di un aereo nell'aeroporto di Nairobi ed è stato arrestato dai funzionari della polizia turca. L'aereo è decollato verso la Turchia. Il ricorrente durante la maggior parte del volo venne tenuto con gli occhi bendati.

Al suo arrivo in Turchia, il ricorrente fu costretto a portare un cappuccio sopra la sua testa durante il suo trasferimento al carcere di Imrali, dove è stato tenuto in custodia cautelare dal 16 al 23 febbraio 1999 ed è stato interrogato dalle forze di polizia. Il ricorrente non ha ricevuto l'assistenza legale da parte di un avvocato durante quel periodo ed ha rilasciato parecchie dichiarazioni atte alla sua incriminazione che hanno contribuito alla sua condanna. Al suo avvocato in Turchia è stato impedito dai membri delle forze di polizia di recarsi presso lo stesso ricorrente. Ad altri 16 avvocati è stato rifiutato il permesso di rendergli visita il 23 febbraio 1999.

Il 23 febbraio 1999 il ricorrente è comparso davanti ad un giudice della Corte di Sicurezza dello Stato di Ankara, che ha ordinato la sua carcerazione preventiva.

Il primo colloquio con i suoi avvocati venne limitato a 20 minuti e si è svolto alla presenza - nella stessa stanza- dei membri delle forze di polizia e di un giudice. I colloqui successivi fra il ricorrente ed i suoi avvocati hanno sono avvenuti sotto il controllo auditivo delle forze dell'ordine. Dopo le prime due visite, i contatti del sig. Ocalan con i suoi avvocati vennero limitati a due visite alla settimana, della durata di un'ora ciascuna. Le autorità della prigione non hanno autorizzato gli avvocati del ricorrente a fornirgli una copia dei documenti del fascicolo di causa, tranne il capo di imputazione. Soltanto all'udienza del 2 giugno 1999 la Corte di Sicurezza dello Stato ha dato al ricorrente il permesso consultare il fascicolo di causa sotto il controllo di due Cancellieri, e di consentire ai suoi avvocati di fornirgli una copia di determinati documenti.

Con un capo di imputazione presentato il 24 aprile 1999 il Pubblico Ministero presso la Corte di Sicurezza della Stato di Ankara accusava il ricorrente di aver posto in essere delle azioni mirate a determinare la secessione di una parte del territorio turco e di aver formato e diretto con tale scopo una banda armata. Il Pubblico Ministero ha chiesto di applicare al ricorrente la pena di morte secondo l'articolo 125 del codice penale turco. Il 29 giugno 1999 il ricorrente è stato ritenuto colpevole delle accuse a lui imputate e condannato a morte secondo l'articolo 125. La Corte di cassazione ha confermato questa sentenza.

Il 30 novembre 1999 la Corte Europea dei diritti dell'Uomo, in applicazione dell'articolo 39 del Regolamento della Corte europea (provvedimenti interinali), richiese alle autorità turche "di adottare tutte le misure necessarie perché la pena capitale non sia eseguita affinché la Corte possa proseguire efficacemente l'esame della ricevibilità e del merito delle doglianze che il ricorrente formula sul terreno della Convenzione".

Nel mese di ottobre del 2001, l'articolo 38 della Costituzione turca è stato emendato, nel senso di abolire la pena di morte tranne in tempo di guerra o della minaccia imminente della guerra o per gli atti di terrorismo. Secondo legge no. 4771, pubblicata il 9 agosto 2002, la Grande Assemblea nazionale turca ha deliberato di abolire la pena di morte nel tempo di pace. La Corte di Sicurezza dello Stato di Ankara il 3 ottobre 2002 ha commutato la pena capitale inflitta al ricorrente con quella dell'ergastolo.

La Corte costituzionale il 27 dicembre 2002 ha rigettato un ricorso in annullamento delle disposizioni che abolivano la pena di morte in tempo di pace per le persone condannate per atti di terrorismo. Il 9 ottobre 2002 due sindacati che erano intervenuti nel processo penale presentarono un gravame contro la sentenza che aveva commutato la pena di morte del sig. Ocalan con quella dell'ergastolo. Questa procedura è ancora in corso.

2. Procedura e composizione della Corte europea.

Il ricorso è stato presentato davanti alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo il 16 febbraio 1999. Un'udienza è stata tenuta il 21 novembre 2000 ed il ricorso è stato dichiarato parzialmente ricevibile il 14 dicembre 2000.

La sentenza è stata resa da una camera di sette giudici, composta come segue: Elisabeth Palm (svedese), presidente, Wilhelmina Thomassen (Paesi Bassi), Gaukur Jörundsson (islandese), Riza Türmen (turco), Corneliu Bîrsan (rumeno), Josep Casadevall (Andorrano), Rait Maruste (estone), giudici, ed anche Michael O'Boyle, Cancelliere di sezione.

3. Riassunto della sentenza.

Doglianze

Il ricorrente ha presentato, in particolare, le seguenti doglianze :

l'inflizione e/o l'esecuzione della pena di morte comporta o comporterebbe violazione degli articoli 2, 3 e 14 della Convenzione; e le condizioni in cui è stato trasferito dal Kenia in Turchia ed è stato detenuto sull'isola di Imrali concretano un trattamento inumano contrario all'articolo 3;
è stato privato illegalmente della sua libertà; non è stato tradotto al più presto davanti ad un giudice; non ha avuto accesso ad un ricorso che gli avrebbe consentito di contestare la legalità della sua detenzione, il tutto in violazione dell'articolo 5 §§ 1, 3 e 4 della Convenzione;
nel campo di applicazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, non ha beneficiato di un equo processo, in quanto non è stato giudicato da un tribunale indipendente ed imparziale, poiché vi era stata la presenza di un giudice militare all'interno della Corte di Sicurezza dello Stato; in quanto i giudici sarebbero stati influenzati dai resoconti ostili dei mezzi di informazione sul suo caso; in quanto i suoi avvocati non hanno avuto un accesso sufficiente al fascicolo di causa per permettere loro di preparare correttamente la sua difesa;
i suoi avvocati a Amsterdam non hanno potuto mettersi in contatto con lo stesso ricorrente dopo il suo arresto e/o che il Governo turco ha omesso di rispondere alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo a fronte dell'invito a fornire alcune informazioni, in violazione dell'articolo 34 della Convenzione.
Inoltre ha invocato gli articoli 7, 8, 9, 10, 13, 14 e 18 della Convenzione.
Decisione della Corte europea

Articolo 5 della Convenzione

Il Governo, con una eccezione preliminare, aveva sostenuto che le doglianze del ricorrente secondo i §§ 1, 3 e 4 dell'articolo 5 della Convenzione dovrebbero essere rigettati per il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. Nella sua decisione sulla ricevibilità del 14 dicembre 2000, la Corte aveva ritenuto che questa questione era legata così strettamente al merito della doglianza fondata sul § 4 dell'articolo 5 della Convenzione che non poteva essere esaminata separatamente dalla predetta doglianza. Di conseguenza, la Corte ha esaminato l'eccezione preliminare del Governo nel contesto della doglianza del ricorrente secondo il § 4 dell'articolo 5 della Convenzione ed ha esaminato questa doglianza in primo luogo.

Articolo 5 § 4 Convenzione (diritto di un sollecito controllo giudiziale della legalità della sua detenzione)

La Corte osserva che, malgrado nel 1997 sia intervenuta una modifica dell' articolo 128 del codice di procedura penale turco, che prevede chiaramente la possibilità di contestare davanti ad un giudice ogni provvedimento di custodia cautelare, il Governo non ha fornito alcun esempio di precedente decisione di un giudice che abbia annullato un provvedimento di custodia cautelare emesso dal Pubblico Ministero di una Corte di Sicurezza dello Stato prima della fine del quarto giorno (termine legale massimo nella disponibilità del Pubblico Ministero ).

La Corte europea ha considerato che le circostanze speciali del caso, segnatamente il fatto che il ricorrente era stato mantenuto nell'assoluto isolamento e che gli accessi dei suoi avvocati erano stati impediti dalla polizia, hanno reso comunque impossibile che il ricorrente facesse uso effettivo di questo ricorso. La Corte quindi ha rigettato l'eccezione preliminare del Governo con riferimento al § 4 dell'articolo 5 ed ha dichiarato che vi è stata una violazione di questa disposizione. Per gli stessi motivi, ha rigettato l'eccezione preliminare opposta alle doglianze di cui ai §§ 1 e 3 dell'articolo 5 della Convenzione.

Articolo 5 § 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (divieto di ogni privazione illegale della libertà)

La Corte europea ritiene che l'arresto e la detenzione del ricorrente sono avvenuti conformemente agli ordini promananti dalle giurisdizioni i turche ed "allo scopo (di tradurlo) davanti l'autorità giudiziaria competente" sulla base di "ragioni plausibili per sospettare (che egli abbia) commesso un reato" ai sensi del § dell'articolo 5 1 (c) della Convenzione.

Inoltre, non era stato stabilito oltre ogni dubbio ragionevole che l'operazione condotta nella specie in parte dai funzionari della polizia Turca ed in parte dai funzionari della polizia del Kenia avrebbe costituito una violazione commessa dalla Turchia in danno della sovranità del Kenia e, conseguentemente, del diritto internazionale.

Di conseguenza l'arresto del ricorrente il 15 febbraio 1999 e la sua detenzione dovevano essere considerati come conformi ai "modi previsti dalla legge " ai sensi del § 1 dell'articolo 5 della Convenzione. Di conseguenza, non vi è stata la violazione di questa disposizione.

Articolo 5 § 3 della Convenzione (diritto di essere tradotto al più presto davanti ad un giudice).

La Corte europea ha notato che il periodo totale passato dal ricorrente nella custodia della polizia in vista di essere portato davanti ad un giudice è stato almeno di sette giorni. La Corte non potrebbe accettare che fosse necessario mantenere in detenzione il ricorrente per un tal periodo senza essere ascoltato da un giudice. Vi è stata di conseguenza una violazione del § 3 dell'articolo 5 della Convenzione.

Articolo 6 della Convenzione

Indipendenza ed imparzialità della Corte di Sicurezza della Stato di Ankara, che ha condannato il ricorrente.

La Corte europea ha constatato nelle sentenze rese in precedenza che certe caratteristiche dello statuto dei giudici militari che siedono nelle Corti di Sicurezza della Stato sollevavano dubbi quanto all'indipendenza ed all'imparzialità delle stesse Corti.

Nell'ottica della Corte, la sostituzione all'ultimo minuto del giudice militare non era idonea a supplire alla lacuna nella composizione della Corte di Sicurezza dello Stato che aveva indotto la Corte europea a constatare una violazione su questo punto nei casi precedenti.

Nelle circostanze eccezionali del caso, inoltre, la presenza di un giudice militare poteva servire soltanto a sollevare i dubbi nella mente dell'accusato quanto all'indipendenza ed all'imparzialità della Corte di Sicurezza dello Stato.

La Corte europea ha concluso che la Corte di Sicurezza della Stato di Ankara, che aveva condannato il ricorrente, non era stata un tribunale indipendente ed imparziale ai sensi del § 1 dell'articolo 6 della Convenzione. Di conseguenza, vi è stata una violazione di questa disposizione su questo punto.

Equità del processo davanti alla Corte di Sicurezza della Stato.

La Corte europea ha constatato che il ricorrente non era stato assistito dai suoi avvocati nel corso del suo interrogatorio durante la custodia cautelare, che non aveva potuto comunicare con loro al di fuori della portata di ascolto dei terzi e che il ricorrente era stato nell'impossibilità di accedere direttamente al fascicolo di causa fino ad uno stadio avanzato della procedura. Ancora, le restrizioni erano state imposte al numero ed alla durata delle visite dei suoi avvocati e che questi ultimi non hanno avuto un adeguato accesso al fascicolo di causa se non tardivamente.

L'insieme di queste difficoltà prese nell'insieme ha avuto un effetto globale talmente restrittivo dei diritti della difesa che il principio di un equo processo, come enunciato nell'articolo 6, è stato violato. Vi è stata quindi una violazione del § 1 dell'articolo 6, combinato all'articolo 6 § 3 (b) e (c) della Convenzione.

Per quanto riguarda le altre doglianze secondo l'articolo 6 della Convenzione, la Corte ha ritenuto di aver già dato una risposta sul piano dell'essenzialità delle doglianze riguardanti la procedura a carico del ricorrente davanti alle giurisdizioni interne. Non è necessario quindi esaminare le altre doglianze secondo l'articolo 6 della Convenzione per quanto riguarda l'equità della procedura.

Articoli 2, 3 e 14 della Convenzione (pena di morte)

Il ricorrente sostiene che l'inflizione e/o l'applicazione della pena di morte hanno costituito una violazione dell'articolo 2 - che dovrebbe essere interpretato come non più legittimante la pena capitale - e che costituisce una pena inumana e degradante ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. Inoltre il ricorrente ha sostenuto che la sua esecuzione sarebbe discriminatoria , e dunque contraria all'articolo 14 della Convenzione.

L'eccezione preliminare.

Secondo il Governo, le doglianze presentate dal ricorrente secondo l'articolo 2 della Convenzione dovrebbero essere dichiarate irricevibili in conseguenza del fatto che la pena di morte era stata abolita in Turchia. La Corte europea ha osservato che nel caso di specie il ricorrente era stato condannato a morte ed è detenuto da più di tre anni nell'isolamento, nell'attesa che si decidesse il suo destino. Fino a poco tempo fa, vi è stato motivo di temere che la sentenza di morte sarebbe stata eseguita. In più, la doglianza del ricorrente non si è riferita soltanto alla esecuzione, ma anche alla pronuncia stessa della pensa capitale. Di conseguenza, la Corte ritiene più adatto esaminare nel merito le questioni sollevate dalla pena di morte.

La Corte europea quindi ha rigettato l'eccezione sollevata dal Governo.

Le questioni di merito

Per quanto riguarda l'esecuzione della pena di morte.

La Corte europea ha considerato che la minaccia dell'esecuzione della pena di morte è stata rimossa efficacemente. Non si può sostenere che ci fossero seri motivi per temere che il ricorrente fosse giustiziato, nonostante l'appello che era ancora in corso.

In queste circostanze, le doglianze del ricorrente secondo gli articoli 2, 3 e 14 della Convenzione riguardanti l'esecuzione della pena di morte devono essere rigettate.

Per quanto riguarda la pronuncia della pena di morte.

Rimane da determinare se la condanna alla pena di morte, in sé, provocasse una violazione della Convenzione.

(i) Articolo 2 della Convenzione.

Di primo acchito la Corte europea ritiene che nessuna questione distinta si ponga a tal proposito nell'ambito dell'articolo 2 e ha preferito esaminare questo aspetto secondo l'articolo 3 della Convenzione.

(ii) Articolo 3 letto alla luce dell'articolo 2 della Convenzione

(a) Portata giuridica della prassi degli Stati contraenti per quanto riguarda la pena di morte.

La Corte europea ricorda che la Convenzione deve essere letta nel suo insieme e che l'articolo 3 deve intendersi in 'armonia con le disposizioni dell'articolo 2. Se l'articolo 2 della Convenzione deve essere letto come consentire la pena capitale, nonostante l'abolizione quasi universale della pena di morte in Europa, non si potrebbe interpretare l'articolo 3 come includente una proibizione generale della pena di morte, perché il chiaro dettato del § 1 dell'articolo 2 sarebbe ridotto al nulla. Di conseguenza, la Corte deve innanzitutto rispondere alle osservazioni del ricorrente, che afferma che la prassi degli Stati contraenti in subiecta materia potrebbe essere considerata una prova del loro accordo per abrogare l'eccezione prevista nella seconda frase del § 1 dell'articolo 2 della Convenzione, che consente esplicitamente la pena capitale in determinate circostanze.

Nell'ottica della Corte, non potrebbe ora essere escluso, alla luce degli sviluppi in subiecta materia, che gli Stati sono addivenuti, attraverso la prassi, a modificare la seconda frase nel § 1 dell'articolo 2 nella misura in cui questa norma consente la pena capitale in tempo di pace. In queste condizioni, si può anche pretendere che l'esecuzione della pena di morte potrebbe essere considerata come un trattamento inumano e degradante contrario all'articolo 3. Tuttavia, non è necessario che la Corte europea pervenga ad una definitiva conclusione su questo punto poiché sarebbe contrario alla Convenzione di dare esecuzione ad una pena di morte all'esito di un processo non equo, anche se l'articolo 2 della Convenzione dovesse intendersi come tuttora legittimante la pena di morte.

(b) Processo non equo, e pena di morte.

Una privazione arbitraria di vita conforme alla pena capitale sarebbero proibiti.

Anche se la pena di morte fosse ancora oggi compatibile con l'articolo 2 della Convenzione, è vietato infliggere la morte in maniera arbitraria in virtù della pena capitale. Ciò deriva dall'esigenza che "il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge". Un atto arbitrario non potrebbe essere legale sotto il regime della Convenzione.

Parimenti deriva dal requisito di cui al § 1 dell'articolo 2 della Convenzione che la morte non può essere data che in virtù dell' "'esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale ", che il "tribunale" che ha inflitto questa pena deve essere un tribunale indipendente ed imparziale ai sensi della giurisprudenza della Corte ; peraltro, le norme d'equità le più rigorose devono essere osservate nelle procedure penali sia in primo grado che in appello. Poiché l'esecuzione della pena di morte è irreversibile, soltanto con l'applicazione di tali norme una morte arbitraria ed illegale può essere evitata.

La Corte deve dunque esaminare le implicazioni di questo ragionamento con riferimento alla questione sollevata secondo l'articolo 3 della Convenzione quanto al fatto di pronunciare la pena di morte. Nell'ottica della Corte, pronunciare la pena di morte nei confronti di una persona all'esito di un processo non equo equivale a sottoporre quella persona ingiustamente alla paura di essere giustiziato. La paura e l'incertezza quanto al futuro ingenerate da una sentenza di morte, nelle circostanze in cui esiste una possibilità reale che la pena sia eseguita -come lo era nel caso di specie, in considerazione della notorietà del ricorrente e del fatto che era stato condannato per dei crimini molto gravi- devono essere state fonti di notevole angoscia per l'interessato. Tale sentimento di angoscia non può essere dissociato dalla non equità della procedura che è sfociata nella pena. Avendo riguardo al rifiuto delle Parti Contraenti della punizione capitale, che non può più avere il suo posto legittimo in una società democratica, ogni condanna a morte in tali circostanze deve, di per sé, essere considerata come una forma di trattamento inumano.

Il fatto di pronunciare la pena di morte nei confronti del ricorrente all'esito di un processo non equo, quindi costituisce un trattamento inumano contrario all'articolo 3 della Convenzione.


Articolo 3 della Convenzione (condizioni di detenzione).

Le condizioni in cui il ricorrente è stato trasferito dal Kenia in Turchia.

La Corte considera che non era stato stabilito , attraverso delle prove "oltre ogni dubbio ragionevole", che l'arresto del ricorrente e le condizioni in cui è stato trasferito dal Kenia in Turchia abbiano ecceduto il grado usuale di umiliazione che è inerente ad ogni arresto o detenzione e che abbia raggiunto il livello minimo di gravità richiesto dall'articolo 3 della Convenzione. Di conseguenza, non vi è stata la violazione di questa disposizione su questo punto.

Le condizioni di detenzione sull'isola di Imrali.

La Corte ritiene che le condizioni generali della detenzione del ricorrente nella prigione di Imrali non hanno raggiunto il livello minimo di gravità necessario per costituire il trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. Di conseguenza, non vi è stata la violazione di questa disposizione su questo punto.

Articolo 34 della Convenzione (diritto di ricorso individuale).

Il ricorrente si è lamentato di essere ostacolato nell'esercizio del suo diritto di ricorso individuale nella misura in cui il Governo ha omesso di rispondere alla richiesta della Corte che lo invitava a fornire informazioni e nella misura in cui i suoi avvocati ad Amsterdam non poterono prendere contatto con il ricorrente dopo il suo arresto. Il ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 34 della Convenzione.

Per quanto riguarda l'assenza di comunicazione tra il ricorrente ed i suoi avvocati ad Amsterdam dopo il suo arresto, nulla indica che l'esercizio del diritto di ricorso del ricorrente sia stato limitato fino ad un livello considerevole.

Peraltro, la Corte ritiene che, nelle circostanze particolari del caso e senza coinvolgere il suo parere circa la natura obbligatoria dei provvedimenti interinali adottati ai sensi dell'articolo 39 del suo Regolamento, il rifiuto del Governo turco di fornire determinate informazioni non ha comportato violazione del diritto di ricorso individuale del ricorrente.


Altre doglianze

Infine, la Corte ritiene che non è necessaria alcuna statuizione separata delle doglianze secondo gli articoli 7, 8, 9, 10, 13, 14 e 18 della Convenzione, presi da soli o combinati con le disposizioni sopraccennate della Convenzione.

L'articolo 41 della Convenzione .

Per la Corte, ogni danno patrimoniale non patrimoniale eventualmente sofferto dal ricorrente si trova sufficientemente compensato dalla constatazione della stessa Corte circa le violazioni degli articoli 3, 5 e 6 della Convenzione.

Per quanto riguarda i costi e le spese legali, la Corte considerato ragionevole assegnare al ricorrente un totale di EURO 100.000 per le richieste presentate complessivamente da tutti i suoi avvocati.

Il giudice Turmen ha espresso un'opinione parzialmente dissenziente , che è annessa alla sentenza.

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La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è pronunciata nei seguenti termini, riguardo alle doglianze relative alla pena di morte, ai trattamenti inumani che avrebbe subito il ricorrente, alla sua detenzione ed alle modalità del processo ritenuto non equo. (SOMMARIO, a cura dell'avv. Maurizio de Stefano)

Detenzione

Il Corte ha dichiarato , all'unanimità,

o che non vi è stata violazione dell'articolo 5 § 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (divieto di ogni privazione illegale della libertà) in quanto l'arresto e la detenzione del ricorrente non sono risultati illegali sotto il profilo della Convenzione;

o che vi è stata violazione dell'articolo 5 § 3 della Convenzione (diritto di essere tradotto al più presto davanti ad un giudice) in quanto il ricorrente non è stato tradotto al più presto davanti ad un giudice dopo il suo arresto;

o che vi è stata violazione dell'articolo 5 § 4 della Convenzione (diritto di un sollecito controllo giudiziale della legalità della detenzione) in conseguenza della mancanza di un ricorso che avrebbe consentito al ricorrente di far controllare la legalità della sua custodia cautelare.

Equo processo

La Corte ha dichiarato :

o per sei voti ad uno, che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 in quanto il ricorrente non è stato giudicato da un tribunale indipendente ed imparziale;

o e,all'unanimità, che vi è stata violazione dell'articolo 6 §1 della Convenzione ( diritto ad un equo processo) combinato con l'articolo 6 § 3 (b) (diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa) e con l'articolo 6 § 3 (c) (diritto all'assistenza di un difensore di sua scelta), in quanto il ricorrente non ha beneficiato di un equo processo.


Pena di morte

La Corte ha dichiarato :

o all'unanimità, che non vi è stata violazione dell'articolo 2 della Convenzione (diritto alla vita);

o all'unanimità, che non vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione (divieto di trattamenti inumani o degradanti), riguardo all'applicazione della pena di morte;

o e, per sei voti ad uno, che vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione in quanto la pena di morte è stata dichiarata all'esito di un processo non equo.

Trattamento e condizioni subiti dal ricorrente

La Corte ha dichiarato , all'unanimità,

o che non vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione, riguardo alle condizioni in cui il ricorrente è stato trasferito dal Kenia in Turchia ed alle sue condizioni di detenzione sull'isola di Imrali.

Altre doglianze

La Corte inoltre ha dichiarato , all'unanimità:

o che non vi è stata violazione dell'articolo 14 della Convenzione (divieto di discriminazione), combinato con l'articolo 2 per quanto riguarda l'applicazione della pena di morte;

o che non vi è stata violazione dell'articolo 34 della Convenzione (diritto di ricorso individuale).

Infine, la Corte ha dichiarato , all'unanimità,

o che non è necessario un esame separato delle restanti doglianze che il ricorrente fonda sugli articoli 7 (nulla poena sine lege), 8 ( diritto al rispetto della vita privata e familiare), 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione), 10 (libertà dell'espressione), 13 ( diritto ad un ricorso effettivo), 14 e 18 (limite all'applicazione delle restrizioni di diritti).

In applicazione dell'articolo 41 (equa soddisfazione), la Corte ritiene all'unanimità che la constatazione delle violazioni degli articoli 3, 5 e 6 della Convenzione costituisca di per sé una sufficiente equa riparazione per tutti i danni subiti dal ricorrente e liquida agli avvocati del ricorrente 100.000 euro (EUR) per i costi e le spese legali.