BREVE STORIA E ALCUNE RIFLESSIONI SULLA FLESSIBILITA' DEL LAVORO E CONTRATTAZIONE INDIVIDUALE: IL DECLINO DEI DIRITTI DI CITTADINANZA
di Andrea Fumagalli
1. Premessa: breve e succinto excursus storico sul processo di deregulation del mercato del lavoro in Italia.
Il processo di flessibilizzazione del mercato del lavoro in Italia è
iniziato a "long, long time ago", esattamente nel 1984, diciassette
anni fa (1). Tutto ebbe inizio con la legge n. 863, promulgata
il 19 dicembre di quell'anno, il primo di una serie di regali di Natale, esito
del cosiddetto Protocollo Scotti sul costo del lavoro (1983), il prototipo (inconsapevole?)
della futura nefasta concertazione sindacale. In quella legge, furono allargati
i criteri per il part-time, introdotti i contratti di solidarietà e i
contratti di formazione-lavoro. Seguì poi nel 1987, la legge 56 che diede
la possibilità di estendere il contratto a termine a tutti i settori.
Sul lato del salario e dei diritti sindacali, dopo il fallimento del referendum
abrogativo relativo al decreto di San Valentino del 14 febbraio 1984 emesso
al Governo Craxi che riduceva l'incidenza della scala mobile, ovvero il meccanismo
automatico che difendeva il potere d'acquisto dei salari dagli incrementi del
tasso d'inflazione, ha inizio in quegli anni il processo di revisione della
stessa scala mobile che sfocerà poi nell'accordo del 31 luglio 1992,
che sanciva l'abolizione degli scatti di contingenza. Al riguardo, ricordiamo
che alla base di quel (nefasto) accordo, accettato con tribolazione da Trentin,
allora segreterio generale della Cgil, in nome dell'unità sindacale e
della supina accettazione del Trattato di Maastricht, vi era la garanzia che
la Banca Centrale mai avrebbe provveduto ad una svalutazione della lira, per
evitare un incremento dell'inflazione, ora che i salari non sarebbero sarebbero
stati più protetti dal rincaro del costo della vita. La storia ci racconta
che poco più di un mese dopo, il 9 settembre 1992, il Sistema Monetario
Europeo (Sme) collassa e la lira comincia la più grande svalutazione
del dopoguerra (superiore anche a quella della seconda metà degli anni
Settanta: - 30% in un anno). La forte instabilità valutaria e i vincoli
posti dallo stesso Trattato di Maastricht portano il governo, guidato da un
altro socialista Giuliano Amato a decretare una manovra finanziaria lacrime
e sangue dell'ammontare di 90.000 miliardi, la prima di una lunga serie di Leggi
finanziarie tese a smantellare lo Stato sociale per consentire il rispetto dei
parametri di Maastricht in materia di deficit pubblico e inflazione. Ha inizio
così il processo di convergenza verso l'armonizzazione monetaria europea,
il cui costo verrà esclusivamente addebitato ai ceti del lavoro dipendente
e precario, sia in termine di organizzazione che di salario. (2)
L'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 (si conferma l'abitudine di
siglare accordi di concertazione prima che comincino le sudate e attese ferie
estive) espropria la determinazione del salario nominale dal novero delle variabili
contrattuali. A partire da quella data a tutt'oggi, la dinamica del salario
monetario viene infatti predeterminata e vincolata al tasso d'inflazione programmato
e quindi non è più oggetto di contrattazione sindacale, almeno
a livello nazionale. Poiché, il tasso d'inflazione programmato è
costantemente inferiore al tasso d'inflazione effettivo, per tutti gli anni
'90 si assiste ad una rincorsa del salario per mantenere inalterato il suo potere
d'acquisto che non sempre ha esiti positivi.
Anche nel caso, in cui l'obiettivo viene raggiunto, grazie alla contrattazione
integrativa (sempre meno diffusa (3)), il risultato complessivo
è che tutti gli incrementi di produttività e del Pil non vengono
distribuiti al reddito da lavoro ma sono ad esclusivo appannaggio dei profitti
e delle rendite. Insomma, se anche la torta si allarga, se tutto va bene, al
lavoro va la stessa fetta, e nella maggior parte dei casi, anche meno. Ciò
spiega perché il salario relativo (vale a dire, in rapporto alla ricchezza
complessivamente prodotta), che è l'unica misura corretta della distribuzione
del reddito, abbia visto una costante diminuzione negli ultimi dieci anni per
un ammontare superiore ai dieci punti percentuali. (4)
Con l'accordo
del luglio 1993 si conclude così il processo di deregolamentazione e
flessibilizzazione del salario monetario, iniziato con il decreto Craxi nel
1984. Tutto sommato, è stato sufficiente un breve lasso di tempo (meno
dieci anni) per ottenere, con la complicità dei sindacati confederali,
l'agognato obiettivo confindustriale di far sì che la variabile salariale
venga completamente assoggettata alle esigenze di profittabilità delle
imprese. Non è ancora completato, seppur ci si trovi a buon punto, il
processo di espropriazione completo del salario differito (ovvero di quella
quota di reddito da lavoro, accantonata mensilmente, sottoforma di liquidazione
e contributi previdenziali e sanitari). Ma l'attuale diffusione dei fondi pensioni
privati, la privatizzazione dei servizi sanitari e la discussione in corso sull'utilizzazione
del trattamento di fine rapporto (Tfr) per finanziare gli stressi fondi pensionistici
privati lascia ben poche speranze per il futuro, soprattutto se si considera
che nella gestione di tali fondi sono implicati anche i sindacati confederali.
Se oggi il salario mensile è alla merce dei profitti industriali, domani
il salario differito sarà terra di conquista per le rendite finanziarie.
Maggior tempo ha invece impiegato il processo di flessibilizzazione della prestazione
lavorativa e la deregolamentazione del mercato del lavoro.
In primo luogo, è necessario ricordare la legge 146 del 12 giugno del
1990 sulla limitazione del diritto di sciopero, che sancisce l'obbligatorietà
del preavviso due settimane prima della dichiarazione di sciopero e la garanzia
del mantenimento dell'attività lavorativa per i lavori di pubblica necessità,
condizione preliminare per bloccare sul nascere qualsiasi azione sindacale spontanea
che non avvenga all'interno dei parametri di concertazione sindacale. La legge
236 del 19 settembre 1994 ha aggiunto la possibilità di assumere lavoratori
con contratto di stage in apprendistato, la legge 299 del 16 maggio 1994 ha
esteso l'uso della mobilità e dei contratti di formazione-lavoro e disciplinato
i contratti di solidarietà (secondo i quali, i lavoratori, in parte,
si fanno carico, a loro spese, delle difficoltà economiche dell'impresa
di appartenenza). Nel frattempo, l'ennesimo accordo concertativi tra le parti
sociali (sempre sotto il cappello governativo del Centro-sinistra), quello del
24 settembre 1996, denominato eufemisticamente "accordo per il lavoro",
consente, l'anno seguente, l'approvazione della legge che più di tutte
sancisce in modo definitivo e irreversibile il via libera alla flessibilità
totale della domanda di lavoro da parte delle imprese, la legge 196 del 24 giugno
1997, denominata "pacchetto Treu", dal nome del ministro del lavoro
allora in carica. In essa, si introduce il "lavoro interinale" (art.
1-11), si estende l'uso dei contratti a termine (art. 12), dei contratti a tempo
parziale (anche per i titolari di laurea, con possibilità di distacco
dal pubblico al privato a costo zero per l'impresa privata, art. 14 (5)),
l'allungamento della durata dei contratti di formazione-lavoro nelle aree depresse,
art. 15), lo sviluppo dei contratti di apprendistato, ecc., ecc.
Lo scopo dichiarato della Legge Treu è di flessibilizzare i parametri
di entrata nel mercato del lavoro, favorendo in tal modo l'occupazione. Di fatto,
invece favorisce un costante e crescente processo di sostituzione del lavoro
a tempo indeterminato con lavoro precario (6). Ed è
infatti questo l'obiettivo non dichiarato ma effettivo di questa legge, in seguito
alla quale si assiste al boom della contrattazione atipica, soprattutto nella
fase di entrata nel mercato del lavoro. Il completamento della flessibilizzazione
e deregolamentazione dei meccanismi di assunzione arriva a totale compimento
con la legge 469 del 23 dicembre 1997, che impone il decentramento e la privatizzazione
del collocamento e il predominio della chiamata individuale su quella numerica.
Tale processo si innesta su un tessuto produttivo strutturalmente flessibile
(7), caratterizzato da elevato decentramento, fondato
su una dimensione d'impresa molto limitata (più della metà della
media europea), con scarsa presenza pervasiva delle organizzazioni sindacali.
Ne consegue che in Italia, la quota di lavoro autonomo è più che
doppia rispetto all'Europa o agli Stati Uniti e che il numero dei lavoratori
a cui può essere applicato lo Statuto dei lavoratori è inferiore
al 30% dell'intera forza-lavoro. Se consideriamo i lavoratori parasubordinati
(ovvero, i co.co.co., collaboratori coordinati e continuativi, formula lavorativa
che resiste solo in Italia (8)), i lavoratori autonomi
eterodiretti, le partite Iva, ecc., ecc., , il mercato del lavoro in Italia
si presenta come quello più flessibile d'Europa e, in tema di tassi di
mobilità, non ha nulla da invidiare a quello statunitense. Questo triste
primato è essenzialmente da imputare alle forze politiche del centro-sinistra
e alla concertazione sindacale, proseguita, dopo la legge Treu, con il Patto
di Natale del 1998 e lo sviluppo dei patti territoriali e d'area (9).
Tuttavia, alle soglie del 2000, pare che tutto ciò non sia ancora sufficiente.
Una volta flessibilizzato il salario, deregolamentata il meccanismo delle assunzione,
occorre intervenire sui licenziamenti e sulle stesse modalità concertative
delle relazioni sindacali.
Su queste materie, è ancora il governo di Centro-sinistra, prima presieduto
da D'Alema, poi da Amato (sempre lui), a dare il là. Sarà poi
il neonato governo Berlusconi a continuare l'opera, con la presentazione il
3 ottobre 2001 del libro bianco sul mercato del lavoro in Italia, nel quale
si tratteggiano le linee guida dell'intervento governativo vecchio e nuovo.
Il gruppo di lavoro che redige il Libro Bianco è coordinato da Maurizio
Sacconi, attuale sottosegretario del Ministro del Lavoro Maroni, ma con un passato
da centro-sinistrista, e da Marco Biagi, docente dell' Università di
Modena, dell'area dei Ds, ed è composto da Carlo Dell'Aringa, docente
dell'Università Cattolica e segretario dell'Aran (la Confindustria delle
imprese pubbliche e dello Stato), di ispirazione cattolica-popolare, Paolo Reboani,
ricercatore Isae, da Paolo Sestito, dell'Osservatorio del Ministero del Lavoro,
già consulente per i problemi del Mezzogiorno del fu governo D'Alema
e da Natale Forlani, ora amministratore delegato di Italia Lavoro (di proprietà
pubblica, agenzia statale per lo sviluppo occupazionale) ma ex segretario confederale
della Cisl. La composizione del gruppo di lavoro la dice lunga sul rapporto
di continuità che esiste tra il Libro Bianco di Maroni e il passarto
governo. Nel testo, oltre ad una dettagliata analisi del mercato del lavoro
in Italia, vengono proposte una serie di misure di intervento che vertono su
tre punti principali:
· Incrementare la flessibilità di assunzione tramite l'introduzione
di nuova tipologia contrattuale di lavoro: il lavoro a progetto:
· Sviluppare la flessibilità in uscita, tramite una revisione
dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970): argomento
poi che diviene centrale nella delega interna alla Legge Finanziaria per il
2002 in materia di riforma del mercato del lavoro;
· Ridurre la contrattazione collettiva a vantaggio della contrattazione
individuale.
2. Dall'individualismo economico all'individualismo contrattuale: il Libro Bianco di Maroni
Le premesse:
"In Italia, i dipendenti si sentono estranei ad un coinvolgimento dell'impresa in cui sono occupati. . Il lavoratore non un semplice titolare di un 'rapporto di lavoro', ma un 'collaboratore'. . Esiste un problema di 'deficit culturale' che va sanato al più presto" (p. 17)
"Un mercato del lavoro flessibile, al contrario di quanto spesso temuto, può migliorare la qualità oltre che la quantità dei posti di lavoro, rendendo più fluido l'incontro tra obiettivi e desideri delle imprese e dei lavoratori in tema di caratteristiche della prestazione lavorativa, consentendo ai singoli individui di cogliere le opportunità lavorative più proficue ed evitando che gli stessi rimangano intrappolati in ambiti ristretti e segmentati. I lavoratori necessitano, in tale contesto, adeguate forme di tutela, ma queste devono agire innanzitutto nel mercato, non operare contro il mercato" (p. 22).
"In questi anni, , maggiore flessibilità e moderazione salariale non sembrano aver portato ad uno spostamento a favore dei profitti lordi nella distribuzione funzionale del reddito" (p. 23).
"Il sistema di contrattazione collettiva ha mantenuto, , caratteristiche di centralizzazione che si sono rilevate eccessive e inadeguate ad assicurare quella flessibilità della struttura salariale capace di adeguarsi ai differenziali di produttività e di rispondere ai disequilibri di mercato. Essa produce norme che escludono la libera pattuizione individuale e non lascia alcuna flessibilità alle parti" (p. 24).
Il principi
di fondo su cui si sviluppa il Libro Bianco e tutto il processo di flessibilizzazione
degli ultimi 15 anni si base sul primato del libero mercato. Il mercato del
lavoro è un mercato come tutti gli altri, dove l'equilibrio è
garantito dal libero incontro tra domanda e offerta. Perché ciò
avvenga occorre che vi sia piena flessibilità nella domanda e nell'offerta
di lavoro, in modo tale da consentire il raggiungimento di un livello di salario
in grado di garantire la piena occupazione (flessibilità del salario).
La filosofia di questo approccio sta nell'individualismo metodologico, ovvero
quell'insieme di postulati che descrivono lo scambio economico come un atto
che avviene solo tra individui e non su basi aggregate o collettive. L'individualismo
economico è condizione necessaria e sufficiente per garantire l'equilibrio
economico generale e il massimo benessere per tutti. Ne consegue che il principio
regolatore del mercato del lavoro deve essere l'individualismo contrattuale.
Per raggiungere ciò, occorre innanzitutto colmare il deficit culturale,
di natura ideologica, che ancora attanaglia buona parte dei lavoratori, che
non si rendono conto, che lavoro e capitale sono elementi paritari costituenti
il processo produttivo. Condizione propedeutica, infatti, perché domanda
e offerta di lavoro si esplichino in modo individuale, come una qualsiasi attività
di scambio tra agenti economici, è che lavoratore/trice e impresa/imprenditore
si muovino in ambiti di assoluta parità, senza nessuna discriminazione
aprioristica. Pertanto, qualunque sia la forma contrattuale e giuridica che
regola lo scambio paritario di lavoro, essa deve svolgersi all'interno delle
regola del libero mercato. L'ambito giuridico di riferimento diventa così
quello del diritto privato e del diritto commerciale. Il diritto del lavoro
e il diritto pubblico o sono superflui o non devono avere nessuna voce in capitolo
(10).
La contrattazione
individuale è l'unico ambito che può regolamentare lo scambio
economico che avviene sul mercato del lavoro. Qualunque intervento ad un livello
sovra-individuale diventa distorsivo e quindi, capitalisticamente, inefficiente.
Il processo di individualizzazione del rapporto di lavoro è in atto da
molto tempo nel nuovo paradigma dell'accumulazione flessibile, soprattutto in
seguito alla crescente presenza di lavoro cognitivo, relazione, fondato sulle
tecnologie di linguaggio (e non c'è nulla di più individuale del
linguaggio). Tale processo, non solo è implicito nelle forme di lavoro
autonomo, dove la contrattazione tra lavoratore e committente è per definizione
diretta e senza intermediari, non essendoci formalmente un comando sul lavoro
(rapporto di lavoro indipendente), ma comincia sempre più a diffondersi
anche all'interno del lavoro subordinato (rapporto di lavoro dipendente).
La contrattazione integrativa aziendale, con la collaborazione (inconsapevole?)
dei sindacati confederali, ha favorito questa tendenza, soprattutto laddove
(ed è la maggioranza dei casi) essa si traduce in forme di incentivi
individuali che aumenta la disparità di trattamento economico, di orario
e di condizione tra lavoratori/trici con le stesse qualifiche e gli stessi obblighi
prescrittivi.
Il trasferimento dei diritti del lavoro e della cittadinanza dal piano pubblico - costituzionale alla sfera privata diventa eclatante nel caso del processo di regolazione in atto per quel particolare segmento del mercato del lavoro costituito dalla forza-lavoro migrante.
Nella legge
Bossi-Fini, la permanenza legale del migrante sul territorio nazionale è
subordinata all'esistenza di un "contratto di lavoro". L'esistenza
di un rapporto di lavoro è la condizione principale per ottenere il "contratto
di soggiorno", ovvero essere riconosciuto soggetto di diritti civili (anche
se non politici). In tal modo, il permesso di soggiorno, ciò che Hannah
Arendt definiva il "diritto dei diritti" in quanto passaporto per
la visibilità sociale e civile, è vincolato dal contratto privato
che si stipula sul mercato del lavoro: contratto privato, in quanto il contratto
di soggiorno, non essendo illimitato, prevede la titolarità individuale
di un rapporto di lavoro temporaneo. E' facile immaginare quanto tale situazione
renda ricattabile il migrante e come il datore di lavoro possa disporre non
soltanto della forza-lavoro migrante ma anche della sua condizione di civis.
Ciò che viene oggi proposto per i migranti, non tarderà ad essere
esteso a tutti i lavoratori /trici italiani. Il principio della contrattazione
individuale sul mercato del lavoro non solo consente la massima flessibilità
di assunzione e licenziamento, non solo favorisce il dispiegarsi di ventagli
retribuiti differenziati, non solo mina alla radice qualsiasi possibilità
di conflitto collettivo (11), ma soprattutto sancisce
il primato del rapporto economico su quello giuridico, erodendo quello che è
stato uno dei principi della rivoluzione francese: la libertà della prestazione
lavorativa, magari solo "virtuale" (in quanto non sempre effettiva)
comunque garantita dalla sfera del diritto pubblico e costituzionale,. Se il
lavoro è libero, se non esiste obbligo al lavoro, allora il lavoro deve
essere remunerato e il diritto all'astensione dal lavoro (diritto di sciopero,
ecc.), diventa diritto costituzionale. Il lavoro schiavista e/o la servitù
della gleba giuridicamente non esistono più (12).
I diritti civili sono garantiti indipendentemente dall'attività lavorativa
o non lavorativa dell'individuo. Con riferimento alla Legge Bossi-Fini, tale
distinzione tende a non essere più valida.
3. Nuovi movimenti e nuove contraddizioni
Con il Libro Bianco di Maroni arriva a compimento l'intero processo di deregulation
del mercato del lavoro: un processo su cui si sono mostrati concordi tutti i
governi che si sono succeduti dai primi anni '80 in poi, indipendentemente dall'appartenenza
politica.
Si dipana così sotto i nostri occhi un disegno omogeneo e totalizzante
che tende a regolare la prestazione lavorativa unicamente sulla base del rapporto
di forza contrattuale tra singolo individuo e datore di lavoro.
Siamo all'essenza del rapporto di sfruttamento capitale-lavoro, nella sua immediatezza,
senza intermediazioni politiche, sociali e giuridiche, così come si era
sviluppato nelle fasi prefordiste.
Tale situazione si verifica, però, all'interno di un paradigma di accumulazione
che vede in modo sempre più massiccio il coinvolgimento dell'attività
cerebrale nel processo di valorizzazione della produzione e sociale. Sempre
più nel varie prestazioni lavorative, anche in quelle che sembrano più
distanti e diverse fra loro, più manuali o più cognitive, con
diverso grado di prescrizione delle mansioni, in contesti cooperativi o gerarchici,
ecc., ecc., gli aspetti comunicativi, relazionali, linguistici, esperienziali,
formativi e di sapere, sono compresenti (13).
Apparentemente, tale cambiamento verso una maggior individualità (soggettività)
della prestazione lavorativa favorisce parimenti un'individualizzazione del
rapporto di lavoro: dal savoir faire al laissez faire. E ciò era sicuramente
vero nella fase pre-fordista della produzione artigianale e dell'operaio di
mestiere di fine '800 e prima decade del '900, quando la produzione era essenzialmente
materiale, basata sulla divisione del lavoro manuale e dove la cooperazione
produttiva era inesistente (14) .
Oggi, le tecnologie
di comunicazione e linguaggio sono tanto più produttive quanto più
sono in grado di creare reti di produzione e comunicazione, network e sistemi
reticolari, cioè quanto più creano cooperazione sociale. Ma la
cooperazione che si attua è il più delle volte cooperazione sfruttata
o fondata su basi di comando gerarchico. Solo chi è dotato di saperi
esclusivi (quindi una stretta minoranza) è in grado di sviluppare cooperazione
linguistica paritaria e quindi essere dotato di un potere contrattuale in grado
di reggere la contrattazione individuale. La stragrande maggioranza dei lavoratori/trici,
pur se a diversi livelli e con diversi gradi di intensità, subisce, invece,
l'individualizzazione del rapporto di lavoro e la conseguente precarizzazione,
pur all'interno di un processo di valorizzazione sociale.
La contraddizione dell'accumulazione flessibile è dunque interna alla
coppia: produzione socializzata - contrattazione individuale che rimanda, per
quanto riguarda l'organizzazione del lavoro, all'ulteriore contraddizione: cooperazione
orizzontale della produzione - verticalizzazione gerarchica delle decisioni
e del comando (15).
E' all'interno
di questi due poli che si dà forma la moltitudine del lavoro, una moltitudine
disomogenea, ma di classe, vale a dire accomunata dall'essere soggetta più
o meno direttamente o al comando gerarchico o all'autoregolazione indotta dal
controllo sociale.
E va in questa direzione, la recentissima tendenza nei mercati locali del lavoro
delle aree a più alta densità di produzione immateriale di trasformare
i contratti di lavoro parasubordinata e/o autonomo in contratti atipici di subordinazione,
al fine di meglio controllare, sotto un esplicito comando diretto, la prestazione
di lavoro cognitivo .
La questione della ricomposizione sociale passa attraverso la presa di coscienza
di questi elementi contradditori, tanto più difficile quanto più
le attività cerebrali umane, ovvero la vita stessa, sono inesorabilmente
inserito nel contesto produttivo. E passa anche attraverso il riconoscimento,
la ricerca, l'analisi dei diversi segmenti del lavoro che animano il rapporto
di sfruttamento flessibile.
Paradossalmente, ma non troppo, in tempi in cui la struttura del comando economico
si mondializza, viene meno la classica e fordistica ripartizione tra primo mondo
e terzo mondo, per il semplice fatto che in ogni angolo del mondo, dal Nord
al Sud, con intensità diverse e modalità ancora tutte da indagare,
queste due realtà, questi due mondi sono contemporaneamente omnipresenti
con tutto il carico di conflittualità che ne deriva.
da Derive Approdi
Aprile 2002
(1) Sui numerosi
accordi sindacali e sul fiorire delle recenti leggi in materia di de/regolazione
dei rapporti di lavoro, si consiglia il testo F.Spazzali - G.Tedesco, Mi fletto
ma non mi piego, Collana Map, DeriveApprodi, Roma, 2000.
(2) Per un'analisi più dettagliata di quella fase storica, si rimanda a A.Fumagalli,
"L'economia italiana sotto il gioco di Maastricht", in L.Berti-A.Fumagalli,
L'Antieuropa delle monete, Manifestolibri, Roma, 1993, specialmente le pagg.
110-119.
(3) Una ricerca dell'Istat di due anni fa evidenziava come
il II° livello di contrattazione, quello aziendale, avvenga solo in un terzo
delle imprese con più di 200 addetti, e spesso dà esito a forme di incentivazioni
individuali, aumentando le sperequazioni di trattamento economico tra dipendenti
di pari livello.
(4) E' da notare al riguardo, l'elevato livello di ipocrisia e/o di ignoranza
manifestato da molti sindacalisti (tra i quali anche Cofferati) e economisti
di centro-sinistra, che continuano a ribadire l'efficacia dell'accordo del 23
luglio 1993, sulla base che in molti settori il potere d'acquisto dei salari
non è poi così tanto diminuito!
(5) E' in base a tale articolo, che nelle università italiane di fatto è in
atto un processo di sostituzione tra la qualifica di ricercatore a tempo indeterminato
e titolare di assegno di ricerca per la durata di due-quattro anni.
(6) Tale tendenza ha interessato in modo particolare le fasce giovanili: oggi,
in media in Italia, due giovani su tre entrano nel mercato del lavoro con contratto
atipico, percentuale che in alcune regioni, come Lombardia e Piemonte, supera
il 75%. La flessibilità in entrata ha consentito, solo negli ultimi due anni,
in presenza di una lieve crescita economica (peraltro già terminata) di aumentare
il numero dei posti di lavoro, ma non le unità standard di lavoro. Con quest'ultimo
termine, si definisce il posto di lavoro standard di 40 ore lavorative settimanali,
che, grazie all'esplosione della contrattazione atipica, può essere occupato
da più persone (ad esempio, con contratto part-time o a tempo determinato).
(7) Il modello taylorista della grande impresa ha preso piede in Italia solo
nelle regioni del Nord-Ovest. Nel resto della penisola, la produzione manifatturiera
e terziaria è sempre stata caratterizzata da elevata frammentazione. Si tratta
di un aspetto che raramente viene preso in considerazione quando si fanno comparazioni
a livello europeo.
(8) I co.co.co, secondo i dati Inps, hanno superato nel 2001, il tetto dei 2
milioni, vale a dire quasi il 10% della forza-lavoro italiana)
(9) Per un approfondimento su questi aspetti, si rimanda a T.Spazzali, G.Tedesco,
Mi fletto ma non mi piego, …, cit.
(10) Per un approfondimento di queste tematiche, rimando a A.Fumagalli, "Flessibilità
e gerarchie nel mercato del lavoro: il potere dell'economia sul diritto", in
Rivista giuridica del Lavoro, anno LII - 2001 - n. 3, pagg. 219-240.
(11) E di fatti, nel Libro Bianco di Maroni si propongono ulteriori limitazioni
al diritto di sciopero.
(12) Il che non significa, ovviamente, che non esista nella realtà.
(13) Su questo tema, numerosa è la bibliografia
(14) Al punto tale che la cooperazione produttiva era antitetica e alternativa
alla produzione capitalistica.
(15) Su questi aspetti, vedi A.Tiddi, Precari. Lavoro e non lavoro nel post-fordismo,
di prossima pubblicazione, collana Map, DeriveApprodi, Roma, 2002.